×

T&P Magazine

Trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti: solo se “indispensabile”

Trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti: solo se “indispensabile”

A cura di Damiana Lesce

Con provvedimento n. 267 del 15 giugno 2017 [doc. web n. 6558837 in www.garanteprivacy.it] il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato l’istanza di una Società che chiedeva di essere autorizzata ad effettuare un trattamento di dati giudiziari dei propri dipendenti.

Il caso.

La Società intendeva raccogliere e utilizzare le informazioni presenti nel casellario giudiziale fornito dai propri lavoratori e comunicarli a una ditta appaltante. La richiesta era motivata dalla necessità di ottemperare al contratto nel quale si prevedeva l’impegno dell’appaltatore a richiedere a ciascun lavoratore da impiegare nell’appalto (si trattava di manovali e pulitori destinati nello svolgimento di servizi a bordo dei treni), prima dell’effettivo impiego, il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità e a segnalare tempestivamente al committente il nominativo di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato nonché i reati ascritti e la pena comminata. Ciò avrebbe permesso alla ditta appaltante di poter esprimere il proprio gradimento o meno sui lavoratori.

la disciplina generale.

Le principali norme di riferimento sono l’art. 4, comma 1, lett. e), (contenente la definizione di “dati giudiziari”) e l’art. 27 del Codice Privacy, ai sensi del quale i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Inoltre, con l’Autorizzazione n. 7/2016 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici [doc. web n. 5803630 in www.garanteprivacy.it], il Garante ha autorizzato i datori di lavoro al trattamento dei dati giudiziari qualora questo sia “indispensabile per […] adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell'Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro”.

Le motivazioni del diniego

L’istanza è stata rigettata non sussistendo, né essendo stata indicata dalla Società, una base giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare il trattamento di dati giudiziari alla stregua di quanto previsto dall’Autorizzazione n. 7/2016.

Più precisamente, si legge nel provvedimento, né nel Contratto Collettivo della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie  né nel contratto aziendale di gruppo FS, integrativo del predetto Contratto Collettivo, sussistono disposizioni da cui emerge l’indispensabilità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti per lo svolgimento di determinate attività.

Il Garante ha, inoltre, motivato il diniego all’autorizzazione per non avere la Società indicato una base giuridica che autorizzi la comunicazione di dati alla società appaltante.

 

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >