Trasferimento: forma scritta e rifiuto della prestazione
A cura di Antonio Cazzella e Stefano Beretta
Con sentenza n. 11643 del 14 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito che, indipendentemente dalle clausole inserite nel contratto stipulato tra le parti, il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato per iscritto, corredato dalle motivazioni che hanno determinato lo spostamento. Inoltre, con sentenza n. 11408 dell’11 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che, quando il trasferimento presso un’altra sede è stato adottato in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il lavoratore non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede, con la conseguenza che l’eventuale licenziamento intimato deve ritenersi legittimo. La verifica sulla legittimità del rifiuto opposto dal dipendente dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie, nell'ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, dell’entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza di tale inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale e formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, dell’incidenza del comportamento del lavoratore sull’organizzazione datoriale e, più in generale, sulla realizzazione degli interessi aziendali, tutti elementi che dovranno essere considerati nell'ottica di un bilanciamento degli opposti interessi in gioco.