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Tassazione agevolata dei premi di risultato: la circolare n. 5 /E 29 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate

Tassazione agevolata dei premi di risultato: la circolare n. 5 /E 29 marzo 2018 dell’Agenzia delle Entrate

A cura dell' Avv. Francesco Torniamenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in epigrafe, interviene in tema di tassazione agevolata dei premi di risultato fornendo alcuni interessanti chiarimenti.

Come noto, per effetto della Legge di Bilancio 2016 (e delle successive riforme introdotte dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018), i premi di risultato elargiti ai lavoratori del settore privato sono soggetti a un’aliquota sostitutiva del 10% a condizione che:

i) il premio venga corrisposto in conseguenza al raggiungimento, da parte del datore di lavoro, di obiettivi collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione; secondo l’Agenzia, perché il premio sia tassabile con l’aliquota agevolata, è sufficiente che il datore di lavoro abbia realizzato anche uno solo tra gli obiettivi prefissati. In caso di gruppi societari, affinché si applichi il beneficio fiscale, è necessario che gli obiettivi inerenti incrementi di produttività, redditività, ecc. siano stati raggiunti dalla società che direttamente elargisce il premio, essendo irrilevante che l’obiettivo sia stato raggiunto a livello di gruppo;


ii) l’erogazione del premio avvenga in esecuzione ai contratti aziendali/territoriali stipulati da rappresentanze sindacali aziendali appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e debitamente depositati in via telematica presso la DTL competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Secondo l’Agenzia, se il datore di lavoro è privo di rappresentanza sindacale interna, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e – al ricorrere delle condizioni richieste – applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato;

iii) il premio non superi l’ammontare annuo di 3.000 euro lordi (oppure 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) e che il lavoratore destinatario del premio sia stato titolare, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a euro 80.000 annui. Secondo l’Agenzia, il limite del premio assoggettato a imposta sostitutiva è determinato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nel relativo periodo di imposta, anche se sono corrisposti da diversi datori di lavoro o in base a diversi contratti.

I datori di lavoro che coinvolgono partiticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro possono fruire di una decontribuzione sui premi di risultato, sino al limite di 800 euro: in particolare si applica un’aliquota contributiva ridotta del 20% rispetto all’aliquota ordinaria. L’Agenzia osserva che, affinché si verifichi il “coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro”, è necessario che il datore di lavoro stipuli contratti collettivi di secondo livello che prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (attraverso, per esempio, “la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori” finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive).

Il lavoratore ha la facoltà di sostituire il premio di risultato con le somme e i valori di cui all’art. 51, commi 2-3 del TUIR ove tale possibilità sia prevista dai suddetti contratti aziendali/territoriali. Si tratta di quelle prestazioni di rilevanza sociale corrisposte alla genericità o a un gruppo omogeneo di dipendenti - c.d. “welfare aziendale” - che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e che, quindi, non sono né tassate, né soggette a contribuzione (es: somministrazioni di vitto, servizi di trasporto aziendale, erogazioni connotate da finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza o assicurazione sociale e sanitaria o culto, trasporto pubblico).

Il premio può essere sostituito anche dai benefits previsti dal comma 4 dell’art. 51 TUIR (si tratta, per esempio, dell’auto aziendale, della messa a disposizione del dipendente dell’alloggio, dei prestiti da parte del datore di lavoro). In tal caso, l’Agenzia precisa che il benefit concorrerà alla formazione del premio sulla base del suo valore convenzionale (determinato secondo i criteri dettati dal TUIR) e su tale importo la tassazione sarà quella ordinaria. Si applicherà, invece, la tassazione agevolata del 10% sulla parte di premio che – eventualmente – dovesse eccedere il valore del benefit corrisposto in luogo dello stesso.

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