×

T&P Magazine

Superamento periodo di comporto e natura professionale della pretesa patologia sofferta

Il caso ha per oggetto il licenziamento intimato ad un dipendente per superamento del periodo di comporto. Il medesimo lamenta che l’assenza per malattia sarebbe stata dovuta ad una patologia imputabile alla nocività dell’ambiente di lavoro e, in particolare, alla condotta datoriale che avrebbe omesso la prescritta sorveglianza sanitaria.

Il Giudice del lavoro ha accolto le argomentazioni sollevate nell’interesse del datore di lavoro ed ha concluso per il rigetto delle domande del lavoratore. Come è noto, infatti, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa sia di natura professionale, bensì è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e l'onere della prova riguardo il nesso causale tra la malattia che ha determinato l'assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento, è a carico del lavoratore.

Dunque il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile.

A ciò aggiungiamo che, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento.

Sul datore di lavoro, invece, grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Nel caso in esame il lavoratore, già con il ricorso introduttivo del giudizio, non è stato in grado di allegare elementi di prova idonei a dimostrare la nocività dell’ambiente di lavoro.

La causa dunque è carente di prova, sia riguardo la formulazione dei capitoli di prova, sia sotto l’aspetto documentale.

A parere del Giudice del Lavoro l’assunto attoreo avrebbe meritato una più precisa narrazione dei fatti di causa, con particolare riferimento al contenuto delle mansioni svolte e alle modalità concrete con cui erano disimpegnate, allo scopo di vagliare la nocività dell’ambiente di lavoro. Qualora di prescindesse dalla genericità delle deduzioni attoree, si finirebbe per porre a carico del datore di lavoro non soltanto il danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari, ma altresì quello derivante dalla qualità intrinsecamente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell'organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, laddove la Corte ha avuto modo di precisare che detti eventi restano fuori dall'ambito della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. Ad abundantiam, il Giudice del Lavoro ha evidenziato che la società da un lato ha provato di avere messo a disposizione del ricorrente i dispositivi individuali di protezione, dall’altro di aver sottoposto il lavoratore alle visite periodiche prescritte dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008 mediante il deposito dei certificati di idoneità alle mansioni (Tribunale del Lavoro di Nola, 19 aprile 2022, causa seguita da Avv. Mariapaola Rovetta).


New Call-to-action

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >