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Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni della disciplina prevenzionistica: i chiarimenti dell’INL

Di Marina Tona e Serena Previtali

“L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”).

Il nuovo testo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

  • impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.

A titolo esemplificativo, le violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, individuate dall’Allegato I del decreto legislativo  n. 81/2008, sono: la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); l’omessa redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE); l’omessa esibizione della documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.

Non solo, sempre a titolo esemplificativo, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale trova applicazione anche in caso di mancata: elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS); fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; adozione di protezioni verso il vuoto.

La circolare in commento ribadisce, tra le altre cose, che per tutte le violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà altresì adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli artt. 20 e ss., D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura”.


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