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Somministrazione fraudolenta, indicazioni operative dell’INL

(Circolare n. 3/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 febbraio 2019)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare in epigrafe, interviene in tema di reato di somministrazione fraudolenta, di recente reintrodotto dalla l. n. 96/18, offrendo interessanti spunti interpretativi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 bis d.lgs. n. 81/15, si configura il predetto reato quando “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”; secondo l’Ispettorato, le norme di legge a cui si riferisce tale prescrizione possono individuarsi, a titolo esemplificativo, in quelle che determinano gli imponibili contributivi (art. 1, d.l. n. 338/1989); quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32 d.lgs. n. 81/15) o prevedono determinati limiti e requisiti alla somministrazione (artt. 31-33 d.lgs. n. 81/15).

L’Ispettorato individua le seguenti ipotesi in cui può essere ravvisato l’intento fraudolento: i) appalti illeciti che si traducono in una mera somministrazione di mano d’opera da parte dell’appaltatore in favore del committente. In tal caso, la mancata genuinità dell’appalto, se accompagnata da altri elementi - come, ad esempio, il fatto che il committente consegua effettivi risparmi sul costo del lavoro - è considerata dall’Ispettorato “elemento sintomatico” del reato in oggetto; ii) ricorso ad una agenzia di somministrazione al fine di frodare la legge; in particolare quando il datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un’agenzia di somministrazione. In tale ipotesi, la prova della finalità fraudolenta della somministrazione deve essere fornita con “particolare rigore”; iii) distacchi transazionali “non autentici” in violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 136/2016; si tratta di quei casi in cui le imprese italiane utilizzano – tramite distacchi di personale non genuini – forza lavoro proveniente dall’estero per eludere l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento italiano o del contratto collettivo applicabile.

Qualora si ravvisi la somministrazione fraudolenta, il somministratore e l’utilizzatore incorreranno nelle seguenti sanzioni di natura penale e amministrativa: i) la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 38 bis d.lgs. n. 81/2015); ii) le sanzioni amministrative previste dall’art. 18, d.lgs. n. 276/2003.

In aggiunta alle suddette sanzioni, l’Ispettorato del Lavoro dovrà adottare, nei confronti dello “pseudo commettente” e dello “pseudo appaltatore”, una “prescrizione obbligatoria” con cui, oltre ad ordinare l’immediata cessazione della condotta illecita, intimerà all’utilizzatore l’assunzione dei lavoratori impiegati.

In conclusione, la nota chiarisce che la sanzione penale si applicherà solo alle condotte poste in essere successivamente al 12 agosto 2018, restando, per il periodo precedente, ferma l’applicazione delle sole sanzioni amministrative di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003.

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