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Scissione con contestuale cancellazione della società: in caso di mancata assegnazione del credito rimane determinante la volontà delle parti.

Scissione con contestuale cancellazione della società: in caso di mancata assegnazione del credito rimane determinante la volontà delle parti.

Causa seguita da Enrico Vella

Ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 28.7.2018

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Civitavecchia (in sede collegiale) affronta, nell’ambito della scissione di una società con sua contestuale cancellazione, l’ipotesi di omessa o insufficiente specificazione da parte degli amministratori degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società beneficiaria.

L’articolata vicenda riguarda un atto di scissione con cui le parti contraenti avevano ceduto alle rispettive società beneficiarie, in continuità di valori contabili, gli elementi attivi e passivi afferenti i rami ceduti, secondo quanto previsto nel progetto di scissione, con il contestuale scioglimento senza liquidazione.

Secondo le intese raggiunte, le società beneficiarie subentravano “…., in tutto il patrimonio attivo e passivo alle stesse rispettivamente assegnato per effetto della scissione in tutte le ragioni, i crediti, le azioni e diritti così come in tutti i contratti, le obbligazioni e le passività pertinenti ai beni trasferiti, quali risultanti dai progetti di scissione, in continuità di valori contabili”.

Il progetto di scissione, tuttavia, non conteneva uno specifico riferimento al credito azionato dalla società che si riteneva titolare della rispettiva posizione creditoria.

Poiché la scissione avveniva con contestuale scioglimento della società e, dunque, con il subentro da parte delle beneficiarie nel complesso dei rapporti attivi e passivi, stante la mancata precisazione nel progetto di scissione, la questione affrontata dai giudici è stata quella di definire il criterio da seguire per ricondurre il credito azionato nell’ambito di questo o quel ramo conferito.

A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto di voler applicare il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di scissione di società di società, l’omessa o insufficiente descrizione specifica, da parte degli amministratori, degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie ai sensi dell’art. 2504 – “octies” (ndr.: oggi 2506 bis, c.c.), primo comma, cod. civ., non è di ostacolo alla ricerca della volontà desumibile dal progetto di scissione; ove, pertanto, dal progetto di scissione risulti chiaramente la volontà di trasferire alla società beneficiaria un ramo di azienda nel quale sia certamente incluso un elemento patrimoniale, il mero fatto che quest’ultimo elemento non sia oggetto di una analitica indicazione nella allegata situazione patrimoniale non determina l’applicazione della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui al terzo comma dello stesso art. 2504 “octies” cod. civ., la quale è destinata ad entrare in gioco allorchè la destinazione dell’elemento del passivo non sia desumibile dal progetto, e non già, semplicemente, per il fatto che esso non figuri tra gli elementi esattamente descritti (Cass. 24 aprile 2003, n. 6526)”.

Sulla base di tali principi, i giudici, approfondendo la reale volontà delle parti, rilevavano una serie di elementi (il subentro nel rapporto di lavoro con il debitore, l’accollo dei debiti previdenziali ed assistenziali inerenti al personale ceduto ed il subentro nei debiti contratti dalla società a causa del comportamento tenuto dal debitore) tali da far ritenere che il credito azionato rientrasse nel ramo ceduto a favore della società richiedente, di cui pertanto accoglievano la domanda.

 

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