Riposi giornalieri del padre in caso di madre lavoratrice autonoma
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione ha esaminato una fattispecie in cui un lavoratore aveva chiesto di usufruire dei riposi giornalieri di due ore al giorno, previsti dall’art. 40 del d.lgs. n. 151/2001 sino al compimento di un anno d’età del figlio, mentre la madre, lavoratrice autonoma, usufruiva dell’indennità di maternità. A tal riguardo, l’art. 40 stabilisce che il padre può usufruire di tali permessi in alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga ovvero quando la madre non sia lavoratrice dipendente, senza prevedere, in tal caso, alcuna alternatività. La Suprema Corte ha ritenuto che, nella seconda ipotesi, il padre può fruire di tali permessi anche nel periodo di fruizione – da parte della madre - dell’indennità di maternità, non essendo tali permessi collegati alla condizione che la madre non se ne avvalga (come nel caso di lavoratrice dipendente). Si tratta, secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte, di una modalità di godimento del diritto che trova giustificazione nella diversa condizione della lavoratrice autonoma, non essendo, tra l’altro, previsto per quest’ultima un periodo di astensione obbligatoria post partum.