Rifiuto del lavoratore di ricevere dal datore comunicazioni scritte sul luogo di lavoro
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 23503 del 9 ottobre 2017 la Corte di Cassazione, esaminando una fattispecie in cui il dipendente si era rifiutato di ricevere la lettera di licenziamento, ha ritenuto che tale rifiuto non esclude l’avvenuto ricevimento della comunicazione.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che non esiste un incondizionato obbligo/onere del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte; una soggezione in tal senso del destinatario può dipendere dalle situazioni e dai rapporti giuridici cui la comunicazione stessa si collega.
In relazione al rapporto di lavoro, in particolare, si è configurato l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul luogo di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (pertanto, è stato invece escluso l’obbligo del lavoratore di ricevere la lettera di licenziamento nella pubblica via, mediante consegna da parte di un fattorino del datore di lavoro: Cass. 5 giugno 2001, n. 7620); peraltro, proprio in considerazione del predetto rapporto di dipendenza, non è escluso, da parte dei superiori del lavoratore, un obbligo di ascolto e, più in generale, di ricevere comunicazioni dal lavoratore.