Corte d’Appello di Napoli, sentenza 18 giugno 2020
causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Nel giudizio nel quale si invoca la responsabilità ex art. 2049 della Compagnia in relazione all’operato illecito dell’agente e si chiede il risarcimento del danno pari al premio asseritamente versato ai fini della sottoscrizione di un contratto assicurativo rivelatosi inesistente, la prova dell’effettivo pagamento del premio (che si assume essere avvenuto in contanti) non può dirsi raggiunta mediante la produzione della polizza. Detto documento, infatti, integra un argomento di prova isolato e insufficiente; peraltro, non risponde alle usuali pratiche il pagamento in contanti di un premio assicurativo di più che apprezzabile consistenza monetaria, così come suscita perplessità il lungo lasso di tempo intercorso tra l’allegato versamento e la richiesta di restituzione.