A cura di Teresa Cofano
Diritto del mediatore alla provvigione
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, l'acquirente aveva sottoscritto un nuovo contratto preliminare di compravendita del medesimo bene in relazione al quale il mediatore aveva prestato la propria attività, con la conseguenza che a quest'ultimo spettava il diritto al pagamento della provvigione maturata sul rilievo che l'acquirente era entrato in relazione con la proprietaria dell'immobile per effetto dell'opera di mediazione da lui prestata, che aveva inciso in maniera decisiva anche per la stipulazione del successivo contratto preliminare).
(Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, n.3134)
Consulenza Tecnica d’ufficio
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
(Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, n.3086)
Polizza vita abbinata al contratto di mutuo
Sono soggetti alle previsioni di cui al regolamento Isvap 40/12, art. 1, comma 1 – che prevede, tra i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, un periodo di carenza non superiore a 90 giorni (in caso di contratto senza visita medica - i contratti di assicurazione "connessi" o "condizionati" ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo
(Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022)