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Recesso dal contratto di apprendistato

Tribunale del Lavoro di Firenze 30 settembre 2021

di Mariapaola Rovetta e Federico Manfredi

Il Giudice del Lavoro di Firenze ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia del recesso dal contratto di apprendistato inter partes avanzata da una lavoratrice, non avendo rinvenuto vizi formali, né inadempienze contrattuali, che giustifichino la trasformazione del rapporto del rapporto di apprendistato in ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Trattasi di un contratto di apprendistato professionalizzante che rientra sotto la disciplina degli artt. 41 ss. D.Lgs. 81/20151, a cui deve aggiungersi la regolamentazione contrattuale collettiva di settore.

Il contratto oggetto del giudizio è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” (art. 41, comma 1, D.Lgs. cit.), che deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere “in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva” (art. 42, comma 1, D.Lgs. cit.); ha una durata minima non inferiore a sei mesi (art. 42, comma 2, D.Lgs. cit.) e pone, in capo alle due parti del rapporto, una serie di obblighi. Tra questi, il più importante, è l’obbligo in capo al datore di lavoro di assicurare all’apprendista l’insegnamento affinchè l’apprendista possa acquisire le competenze professionali necessarie per lo svolgimento della mansione.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il contratto di apprendistato è qualificabile come contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di fornire la formazione. Tale obbligo deve garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte dell’apprendista, di una qualificazione professionale e può essere assolto tramite l’effettuazione di attività formative non necessariamente provenienti dal tutor, purché sia sempre quest’ultimo il soggetto cui l’apprendista deve fare capo per le valutazioni circa le competenze acquisite. Ciò che rileva è la reale ed effettiva realizzazione di un’attività di formazione in favore dell’apprendista che, nel caso in esame, è risultata essere stata impartita a tutti gli effetti. Sotto l’aspetto formale la legge individua la durata minima del contratto di apprendistato ed il corretto inquadramento dell’apprendista che, nella fattispecie, risultano corretti, ma che, in ogni caso, non potrebbero determinare la nullità del contratto di apprendistato.


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