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Rapporto di agenzia: requisiti per il pagamento dell’indennità meritocratica e del corrispettivo del patto di non concorrenza

Rapporto di agenzia: requisiti per il pagamento dell’indennità meritocratica e del corrispettivo del patto di non concorrenza

Causa seguita dagli avv.ti Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò

Corte di Appello di Napoli sentenza 2 maggio 2018

Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di un agente, avente ad oggetto l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.. La sentenza ha motivato che l’agente non aveva dedotto di aver procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti; non aveva dedotto circostanze idonee a dimostrare che la preponente continua a ricevere vantaggi dagli affari conclusi, né aveva indicato l’importo delle provvigioni maturate in tutto il corso di durata del rapporto, onde consentire alla Corte d’Appello di esprimere il proprio giudizio secondo equità. Per questo la domanda è stata ritenuta infondata per carenza di prova.

La sentenza ha, altresì, rigettato la domanda con cui l’agente, invocando la pretesa nullità della pattuizione individuale che disciplinava il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti, stante la sua asserita contrarietà alla miglior disciplina di cui all’art. 14 dell’Accordo Economico Collettivo del 2002 (AEC), chiedeva la condanna del preponente al pagamento dell’indennità quantificata secondo il suddetto AEC.

La sentenza ha confermato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la disciplina dettata dall’AEC è pacificamente derogabile in melius, sia sotto il profilo del quantum, sia sotto il profilo delle modalità di erogazione del corrispettivo, lasciando alla contrattazione tra le parti la libertà di determinare sia il corrispettivo, sia le stesse modalità di erogazione.

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