×

T&P Magazine

Raggiunto l’accordo tra Governo e Parti Sociali per lo smart working nel settore privato

di Marina Tona e Noemi Spoleti

Lo scorso 7 dicembre, il Governo e le Parti Sociali hanno firmato il Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato.

Oltre al Ministero del Lavoro, hanno aderito al protocollo – in rappresentanza dei lavoratori – la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal e l'Usb; mentre per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il Protocollo, ponendosi nel solco della disciplina legislativa della legge n. 81 del 2017, stabilisce – tra i suoi punti principali – che:

- l’adesione al lavoro agile (ovviamente alla conclusione del periodo emergenziale, in cui ancora avviene per scelta datoriale unilaterale) deve avvenire su base volontaria ed essere subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso;

- l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare;

- l’accordo individuale deve avere i contenuti specifici di cui all’art. 2 del Protocollo (per esempio, la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato; l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte disciplinarmente rilevanti; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 St Lav. e dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali);

- la prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa;

- il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge;

- salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario;

- nei casi di assenze c.d. legittime il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa;

- fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e si accolla le spese di sostituzione e manutenzione della stessa;

- in caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Se viene accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest'ultimo ne risponde; qualora persista l'impossibilità a riprendere l'attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i locali aziendali;

- al fine di garantire le pari opportunità per i lavoratori agili nell’accesso alla formazione, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione;

- le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del presente Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale, stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.


New Call-to-action

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >