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Qualifica superiore: il lavoratore deve provare non solo l’attività dedotta, ma anche le relative modalità di svolgimento

(Cass. 16 agosto 2018 n. 20748, ord.)

causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

 

Un lavoratore aveva rivendicato la qualifica superiore in relazione alle mansioni da lui asseritamente svolte, presso la Società sua datrice di lavoro, in un determinato periodo e, a sostegno della propria pretesa, aveva descritto, nel ricorso introduttivo del giudizio, le attività espletate e riportato la declaratoria del CCNL inerente al livello richiesto, al fine di dimostrare che tali mansioni rientrassero effettivamente in detto livello.  

In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi di merito, il dipendente ha adito il Supremo Collegio, il quale ha confermato la sentenza d’appello, respingendo la domanda di superiore inquadramento da lui avanzata.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che - nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli, a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa - il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha l’onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell’attività dedotta, ma anche le modalità con cui l’ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi.  

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