Policy di esclusiva per il dipendente part-time
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un dipendente, con contratto part-time, licenziato per aver reperito un’ulteriore occupazione in violazione del regolamento interno, che prevedeva l’incompatibilità della qualità di dipendente con altro impiego pubblico e privato. In particolare, la Suprema Corte ha riformato la sentenza della corte di merito – che aveva ritenuto legittimo il licenziamento - evidenziando che è nulla una previsione regolamentare che riconosca al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unitaleralmente sul diritto del lavoratore, in regime di part-time, di svolgere un’altra attività lavorativa. Pertanto, l’unica interpretazione che rende legittima una previsione regolamentare in tal senso è quella che esige, per l’esercizio di un’attività lavorativa al di fuori dall’orario di lavoro, una verifica di incompatibilità “in concreto” tra l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio.