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Onere della prova del pagamento del premio assicurativo

Corte d'appello Napoli - sentenza 6 giugno 2019

causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano          

       

Non può ritenersi provato il pagamento del premio assicurativo allorché vi sia, da un lato, incongruenza tra l’importo indicato nell’assegno asseritamente versato per la stipula del contratto e quello indicato come premio nella polizza assicurativa; dall’altro, divergenza tra la data di emissione dell’assegno e quella indicata nella dichiarazione di incasso del premio da parte dell’agente.

In caso di emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore rispetto a quella in cui il credito sia esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento di quest’ultimo con il titolo di credito, fa sì che resti a carico di colui che ha emesso l’assegno l’onere di dimostrare la causale dello stesso, vale a dire che il rilascio del titolo di credito era volto a pagare il credito divenuto esigibile in data.

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