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Omette di comunicare l'esito di un tampone: legittimo il licenziamento di un medico

a cura di Tiziano Feriani

È legittimo il licenziamento di un medico che aveva omesso di comunicare l’esito di un tampone a cui si era sottoposta una dipendente della medesima struttura sanitaria.

Lo ha dichiarato il Tribunale di Pavia con la recente sentenza del 19 aprile 2022, dopo aver accertato che, in ispecie, sussistevano gli estremi della giusta causa di recesso.

Il caso in esame ha ad oggetto fatti risalenti all’ottobre-novembre 2020, allorché - in piena “seconda ondata” di Covid - il contagio determinava un concreto rischio di morire ed ogni negligenza poteva essere fatale.

Il medico licenziato, pur essendo stato incaricato della gestione delle “attività tamponi”, non aveva comunicato con immediatezza che una dipendente della struttura sanitaria - la quale si era sottoposta ad un tampone molecolare dopo aver appreso la notizia della positività di una sua collega di reparto - era risultata, a sua volta, positiva, con la conseguenza che quest’ultima, ignorando senza alcuna colpa tale circostanza, aveva continuato a lavorare a contatto con i suoi colleghi e i pazienti, con ovvi rischi di contagi.

Della positività di detta lavoratrice la struttura sanitaria era venuta a conoscenza solo in un momento successivo e, per giunta, non ad opera del sanitario a cui era stata affidato il summenzionato incarico, bensì della stessa dipendente contagiata dal Covid, la quale - non essendo stata informata del risultato del tampone - si era attivata personalmente rivolgendosi al medico competente per conoscerlo.

A fronte delle contestazioni mosse nei suoi confronti, il medico aveva tentato di difendersi sostenendo che l’omessa comunicazione dell’esito del tampone era dipesa dalla mancata conoscenza - da parte sua e senza alcuna colpa - di una modifica dell’organizzazione aziendale o, in ogni caso, da un difetto del sistema organizzativo a lui non imputabile.

Peraltro, l’istruttoria testimoniale ha smentito la versione dei fatti da lui prospettata e confermato la sua piena ed esclusiva responsabilità per quanto accaduto.

Nello specifico, è stato accertato che, mentre in una prima fase i tamponi erano stati inviati per l’esame ad uno specifico laboratorio, che - dopo averli processati - ne aveva trasmesso i referti al Responsabile del servizio, in un secondo momento i referti erano stati inseriti direttamente in un sistema denominato “Galileo”.

In proposito, il medico ha affermato, innanzitutto, di non essere stato informato del fatto che fosse necessario consultare tale sistema, ma i testi hanno, invece, riferito in modo inequivoco che l’incarico a lui affidato consisteva proprio nella consultazione di quest’ultimo, nonché nell’immediata comunicazione degli esiti dei tamponi.

Il sanitario, nel tentativo di mitigare l’evidente gravità della sua condotta, ha tentato di sostenere che la procedura relativa al sistema “Galileo” fosse particolarmente complessa, ma anche in questo caso quanto da lui asserito non ha trovato alcuna conferma.

Infatti, i testi escussi hanno precisato che l’esito dei referti poteva essere da lui acquisito attraverso la consultazione di un’unica fonte (il sistema “Galileo”, per l’appunto) e che l’accesso al medesimo era estremamente semplice, posto che, a tal fine, era sufficiente il mero inserimento del nominativo della persona che si era sottoposta al tampone.  

Parimenti irrilevante è risultata la giustificazione addotta dal medico secondo cui il compito a lui affidato sarebbe stato eccessivamente gravoso ed impossibile da attuare senza l’ausilio di qualche collega, poiché gli elementi raccolti in causa hanno portato a concludere che, al contrario, i referti relativi ai tamponi potevano senz’altro essere gestiti da una sola persona.

Infine, è stata ritenuta priva di fondamento anche l’affermazione del medico in base alla quale la responsabilità per quanto accaduto non sarebbe stata sua, bensì del medico competente, ben potendo l’incarico a lui affidato essere assegnato anche a sanitari diversi da quest’ultimo.

Alla luce di quanto sopra, con la pronuncia in esame - in relazione a cui non si rinvengono precedenti in termini - il Tribunale di Pavia ha rilevato che l’inescusabile condotta del medico era stata gravemente negligente ed aveva messo seriamente a repentaglio la salute non solo della collega contagiata, ma anche degli altri colleghi e dei pazienti.

Su tali presupposti, lo stesso ha, quindi, evidenziato che il comportamento tenuto dal sanitario - pur non essendo doloso, ma meramente colposo - aveva, comunque, leso il necessario vincolo fiduciario posto alla base di ogni rapporto di lavoro in modo irrimediabile e tale da non consentire la prosecuzione, neppure in via temporanea, del medesimo, con conseguente piena legittimità del licenziamento per giusta causa a lui irrogato.


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