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Obbligo di comunicazione per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali: i chiarimenti INL

Di Marina Tona e Noemi Spoleti

La legge n. 215 del 2021 (di conversione del c.d. Decreto Fisco-Lavoro, d.l. n. 146 del 2021) ha introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione circa l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, finalizzato a svolgere attività di monitoraggio, nonché a contrastare forme elusive della normativa a tutela del lavoro. 

Nella specie, la norma prevede che “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 […]”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 - ha fornito i primi chiarimenti operativi sul tema.  

In primo luogo, è stato rilevato che tale nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, ex art 2222 cod. civ. 

Sono quindi necessariamente escluse dall’obbligo in oggetto: 

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015; 
  • le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017; 
  • le professioni intellettuali ed in generale le attività esercitate in regime IVA; 
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. 

Inoltre, l’INL ha chiarito che fermo restando il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, l’obbligo in questione riguarda anche: 

  • i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota.  
  • i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, per i quali la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso (ovverosia 7 giorni dalla data della nota). 

Con riferimento al contenuto della comunicazione, la stessa - che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato - dovrà avere i seguenti contenuti minimi, a pena di invalidità:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).  

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico 

Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. 

Cliccando qui è consultabile la nota ufficiale.


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