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Nullità del licenziamento in caso di matrimonio: non sussiste discriminazione tra uomini e donne

Nullità del licenziamento in caso di matrimonio: non sussiste discriminazione tra uomini e donne

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

 

Con sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste alcuna discriminazione di genere nelle tutele poste dall’art. 35 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) laddove si prevede la nullità del licenziamento a causa di matrimonio – e cioè nel periodo che decorre dalla data di pubblicazioni, seguita dalla sua celebrazione, sino ad un anno successivo alla stessa – solo per la lavoratrice. La Suprema Corte ha precisato che la norma in esame, lungi dall’essere discriminatoria, risponde ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non di genere, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, in funzione della “speciale adeguata protezione” assicurata alla madre ed al bambino dall’art. 37 Cost.. La Suprema Corte ha affermato che la tutela accordata alle lavoratrici contraenti matrimonio è apparsa sorretta da ragioni coerenti con la realtà sociale e fondate su una pluralità di principi costituzionali (art. 2, di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali la libertà di contrarre matrimonio; art. 3, comma 2, di realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale attraverso la rimozione di ogni ostacolo, anche di fatto, al pieno sviluppo della persona umana; art. 31, di agevolazione, quale compito della Repubblica, della formazione della famiglia attraverso l'eliminazione di ogni ostacolo, anche indiretto; art. 37, di fissazione di condizioni di lavoro per la donna compatibili con l'adempimento della sua funzione familiare, sull'evidente presupposto della sua libertà di diventare sposa e madre; art. 4, di proclamazione del diritto al lavoro tra i principi fondamentali della Repubblica e art. 35, comma 1, di tutela del lavoro, in testa al titolo terzo relativo ai rapporti economici, in coerenza con l'art. 1) ben giustificanti misure legislative intese a consentire alla donna di poter coniugare il legittimo diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare”.

 

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