Di Stefano Trifirò
Gli adempimenti previsti dal D. Lgs N.127/2021 in tema di Green Pass nei luoghi di lavoro devono essere applicati da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di controllo designato dal legislatore: tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori, infatti, possono subire sanzioni rilevanti in caso di mancato svolgimento dei compiti che sono assegnati dalle nuove norme.
Il primo soggetto chiamato a gestire la procedura di controlli è il Datore di Lavoro (privato e pubblico), che dovrà organizzare i controlli e verificare che tutti rispettino le disposizioni. In particolare, il Datore di Lavoro, prima del 15 ottobre, dovrà definire un piano per l’organizzazione dei controlli, assegnando le deleghe ai soggetti che in concreto svolgeranno le verifiche, e poi, a partire da quella data e fino al 31 dicembre 2021, dovrà gestire ogni giorno il nuovo sistema di accesso.
Ciò detto, la ratio che conferisce al Green Pass la possibilità di riprendere a rendere la prestazione lavorativa sul luogo di lavoro in sicurezza sta nel fatto di considerare il soggetto titolare di Green Pass immune per tre ragioni: 1) o perché ha ricevuto il vaccino e, in tal caso, la validità del documento è di 12 mesi; 2) o perché è risultato negativo al tampone nelle 72 ore precedenti; 3) o perché ha contratto la patologia nei sei mesi precedenti ed è guarito.
Il controllo deve avvenire al momento dell’accesso ai locali aziendali prima dell’inizio della prestazione lavorativa, individuando le modalità operative ed anche i soggetti incaricati dell’accertamento, mediante un atto formale di conferimento dell’ incarico.
Naturalmente, non sono soggetti ai controlli coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Come dicevamo, il Green Pass fornisce la garanzia, garanzia accordata dalla legge, dell’ immunità al Covid 19, anche se, come è noto, sulla base delle risultanze scientifiche, l’immunità non è mai al 100%, in quanto anche colui che ha già ricevuto il vaccino, può contrarre in qualsiasi momento la patologia del Covid19, ma la funzione del Green Pass è anche quella di garantire la privacy dei cittadini.
Infatti, con il controllo del Green Pass, ad es. in occasione dell’accesso ai luoghi di lavoro, si ha certezza solo della validità dello stesso, senza possibilità di questionare sul motivo della sua idoneità (vaccino, tampone o guarigione), rispettando cosi i diritti della privacy.
Nel caso in cui il titolare del Green Pass abbia dei sintomi simili influenzali del Covid 19 e non si sottopone al tampone, costui potrebbe essere, a sua insaputa, portatore del virus e se accede ai locali aziendali senza informare l’azienda del suo reale stato patologico, in caso di contagio ci sarà la responsabilità del soggetto per non essersi comportato con la dovuta diligenza, ma non ci sarà alcuna responsabilità del Datore di Lavoro per aver adempiuto ai suoi obblighi, ossia per aver controllato il Green Pass, avendo osservato la procedura prevista dalla normativa vigente.
Secondo l’art. 20 del D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico sicurezza lavoro), ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Prima dell’entrata in vigore del suddetto D. Lgs. N. 127/2021 la giurisprudenza si era espressa giudicando legittimo il comportamento del Datore di Lavoro che sospendeva dal lavoro il lavoratore refrattario alla vaccinazione. La sospensione riguardava la prestazione lavorativa e la retribuzione.
Ora la legge ha disposto che l’assenza di Green Pass da parte del lavoratore non permetterà allo stesso di accedere al posto di lavoro e resterà in assenza non retribuita fino a quando non sarà titolare di Green Pass, riconoscendogli il diritto alla conservazione del posto al lavoratore.
Per il Datore di Lavoro che non controlla o omette il controllo del Green Pass, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate).
Anche i dipendenti possono subire sanzioni amministrative che variano varia da 600 a 1.500 euro.