(Trib. Parma, ordinanza 17 agosto 2018)
Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani
Un lavoratore invalido ha lamentato la pretesa natura discriminatoria del licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto, sostenendo che l’applicazione nei suoi confronti del medesimo periodo stabilito dal CCNL per tutti gli altri dipendenti avrebbe costituito una discriminazione c.d. “indiretta”.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando, in primo luogo, che un licenziamento può essere considerato discriminatorio soltanto qualora il preteso motivo di discriminazione costituisca la ragione unica, esclusiva e determinante del recesso. Nel caso in esame - anche a ipotizzare un’eventuale (ma, in realtà, inesistente) discriminazione ai danni del dipendente disabile - rimaneva, comunque, il dato oggettivo dell’avvenuto superamento, da parte dello stesso, del periodo di comporto, circostanza che, già di per sé, rendeva legittimo il recesso datoriale.
Fermo restando quanto sopra, il Tribunale ha, in ogni caso, escluso la sussistenza di una discriminazione, sia perché nessuna norma di legge prevede, in favore dei lavoratori disabili, un periodo di comporto più ampio rispetto a quello stabilito contrattualmente per tutti gli altri dipendenti; sia perché di discriminazione può parlarsi unicamente se all’invalido viene riservato un trattamento deteriore a causa della sua appartenenza alla categoria protetta, mentre - nel caso di specie - qualunque lavoratore si fosse trovato nella sua stessa situazione (cioè avesse superato il periodo di comporto) sarebbe stato licenziato.