di Filippo Salvo
Il Sindacato non può pretendere di nominare due RSA all’interno di un’unica unità produttiva in cui pure sono applicati due distinti CCNL, in ragione della diversa natura delle attività svolte. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, all’esito di un giudizio promosso, ai sensi dell’art. 28 l. n. 300/70, da un’Organizzazione Sindacale che si doleva della antisindacalità della condotta datoriale consistente nel rifiuto di riconoscere la doppia rappresentanza.
Il caso
Una delle Organizzazioni Sindacali firmataria di entrambi i CCNL applicati in un’unità produttiva ha comunicato alla Società la nomina di due direttivi sindacali aziendali, ciascuno composto da tre membri. A fronte della risposta con cui la Società ha riconosciuto invece un’unica RSA, l’O.S. ha adito il Tribunale di Milano contestando la antisindacalità della condotta e chiedendo al giudice di ordinare alla Società di cessare la condotta asseritamente antisindacale e acconsentire alla costituzione di due rappresentanze all’interno della medesima struttura.
Secondo l’O.S. ricorrente, infatti, il diritto alla costituzione della RSA nascerebbe dalla sottoscrizione di un CCNL applicato all’interno dell’unità produttiva e poiché nel caso in esame l’O.S. ha sottoscritto entrambi i CCNL applicati, due dovrebbero essere anche le RSA riconosciute nella medesima struttura.
L’obiettivo (dichiarato) dell’O.S. era quello di svolgere trattative separate e specifiche sulle problematiche che riguardano l’applicazione ed il rinnovo dei due CCNL, ma anche quello (taciuto) di ottenere un maggior numero di rappresentanti sindacali (con la conseguente fruizione di un maggior numero di relativi permessi).
Nel costituirsi in giudizio, la Società si è detta disponibile a tenere tavoli separati per la trattazione di tematiche attinenti uno solo dei due CCNL applicati, ma ha respinto l’accusa di antisindacalità evidenziando come l’art. 19 dello Statuto preveda la possibilità di costituire una RSA per ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero di CCNL in essa applicati.
La decisione
Con decreto del 24 luglio 2021 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto dal sindacato ricorrente, giudicando legittima la condotta datoriale.
Nonostante infatti “… il diritto di una organizzazione sindacale alla costituzione di una RSA nasca dalla sottoscrizione del CCNL applicato in azienda …”, il Tribunale ha escluso che “… quel diritto si duplichi in ragione dei plurimi contratti applicati e sottoscritti in azienda …”. Ciò anche per il fatto che “… la RSA esercita i diritti previsti dagli artt. 20 e ss. dello Statuto in maniera integralmente satisfattiva sia che debba negoziare su uno che su due contratti; deve rappresentare i diritti collettivi di tutti i lavoratori occupati nella unità produttiva anche se a quelli si applichino contratti diversi in ragione delle specifiche attività lavorative svolte; non sembra costituire un vulnus alla sua rappresentatività la circostanza che una sola RSA debba contrattare per due diversi contratti applicati in azienda o che quella discussione debba avvenire in un solo tavolo invece che su tavoli separati …”.
Seppure poi nel corso della discussione l’Organizzazione Sindacale abbia sostenuto che nella struttura in questione esistessero, di fatto, due diverse unità produttive e che quindi la propria pretesa non fosse fondata solo sulla coesistenza di due CCNL, l’argomentazione è rimasta disattesa avendo il Tribunale ritenuto che “… appare fragile nella costruzione teorica della vicenda … la considerazione che i due CCNL vengano applicati in due unità produttive diverse che, secondo l’O.S, convivono nell’unica struttura …” anche in quanto l’O.S. “… non offre … alcun elemento a sostegno della considerazione che si tratti di due unità produttive …”.
Infine, sui tempi di attivazione del giudizio da parte dell’Organizzazione Sindacale il Tribunale ha evidenziato come la convivenza dei due CCNL all’interno della medesima unità produttiva risalisse ad oltre cinque anni prima. A margine della propria decisione, il giudice milanese ha quindi rilevato come “… l’applicazione dei due contratti collettivi … avviene ormai da oltre cinque anni …; la circostanza che l’O.S. ricorrente non abbia sentito l’esigenza di porre prima il problema della doppia dirigenza sindacale lascia intendere che essa stessa non aveva ritenuto rivendicare un diritto – peraltro di enorme rilevanza – che invece ha sollevato con una procedura ex art.28 a distanza di tanto tempo …”.
Non rinvenendosi precedenti esattamente in termini, si segnala la decisione in commento per la chiarezza con cui il Tribunale ha escluso che dall’applicazione di due CCNL all’interno della medesima unità produttiva derivi il diritto del sindacato alla costituzione di una doppia RSA. Nessuna antisindacalità, quindi, nella condotta datoriale che nega la costituzione di una seconda RSA all’interno di una unità produttiva, indipendente dal numero di CCNL in essa applicati.