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Non consentita in appello né la deduzione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi documenti

Non consentita in appello né la deduzione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi documenti

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

(Cassazione civile sezione lavoro sentenza 3 aprile 2018 n. 8147)

Un lavoratore assunto da uno dei due Vice Presidenti di una Società, quale suo personale collaboratore familiare – dopo la risoluzione del rapporto di lavoro – aveva convenuto in giudizio tale Società, affermando che quel Vice Presidente si era precedentemente impegnato, mediante scrittura privata, a farlo assumere alle dipendenze di detta Società, nel caso di cessazione del pregresso rapporto lavorativo e non aveva, invece, ottemperato al citato impegno.

In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi di merito, il lavoratore ha adito il Supremo Collegio, il quale ha confermato la sentenza di secondo grado, ritenendo che la Società non fosse in alcun modo vincolata ad assumerlo, non essendo consentita, in appello, né la deduzione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi documenti.

Ciò in quanto egli aveva prodotto, per la prima volta, unicamente in appello il verbale del C.D.A. da cui assumeva che sarebbero risultati i poteri, in capo al Vice Presidente che aveva sottoscritto la scrittura privata, di impegnare la Società in via disgiunta dall’altro Vice Presidente. Inoltre, aveva dedotto tardivamente, solo in appello, che il suo precedente datore di lavoro avrebbe, comunque, potuto vincolare la Società in qualità di Amministratore Delegato (circostanza, peraltro, irrilevante, considerato che la menzionata scrittura privata era stata da lui sottoscritta non in tale qualità, bensì come Vice Presidente).

  

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