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Modifica turni ed orario di lavoro: non sussiste trasformazione del rapporto da part-time a full time se la flessibilità è espressamente prevista dal CCNL

Modifica turni ed orario di lavoro: non sussiste trasformazione del rapporto da part-time a full time se la flessibilità è espressamente prevista dal CCNL

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 19014 del 17 luglio 2018 la Suprema Corte ha esaminato una fattispecie in cui il datore di lavoro aveva modificato il turno di lavoro di un dipendente, nell’ambito di un orario lavorativo organizzato in turni articolati su 37 ore settimanali ovvero su 40 ore settimanali, ciascuno con un proprio regime di pause e di riposi previsto dal CCNL.

La Suprema Corte ha escluso che la modifica del turno di lavoro, da 37 ore settimanali a 40 ore settimanali, possa configurarsi come trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, con necessità del consenso da parte del dipendente e con diritto al pagamento di differenze retributive.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di legittimità può interpretare le clausole dei contratti collettivi sulla base delle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e ss. cod. civ.), anche senza una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, precisando, altresì, che il canone dell’interpretazione letterale è gerarchicamente prioritario rispetto a quelli interpretativi-integrativi.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la differente turnazione era chiaramente prevista dalla contrattazione collettiva all’interno di un rapporto a tempo pieno, in corrispondenza di un’esigenza di flessibilità propria dell’attività svolta e contrattualmente regolamentata: sicchè, la sua variazione costituiva una “mera modificazione accessoria dell’obbligazione non produttiva di una novazione oggettiva”.

 

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