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Litiga con il collega e lo colpisce all’inguine: la telecamera la “riprende” e viene legittimamente licenziata

Litiga con il collega e lo colpisce all’inguine: la telecamera la “riprende” e viene legittimamente licenziata

Causa seguita dall'avv. Marina Olgiati

Trib. Catania, 10 novembre 2018, ord.

 

Durante un diverbio avvenuto sul luogo di lavoro, una dipendente colpiva all’inguine il collega, il quale, soccorso e portato in infermeria, riportava lesioni lievi, con una prognosi di alcuni giorni; seguiva una denuncia-querela da parte del danneggiato.

L’episodio veniva registrato dalle telecamere, regolarmente installate in azienda in zone specifiche, in base ad accordo sindacale.

La società datrice acquisiva la registrazione come prova dei fatti e in base ad essa procedeva disciplinarmente nei confronti della dipendente, licenziandola poi per giusta causa.

La dipendente impugnava il licenziamento, deducendo l’insussistenza del fatto contestato e la mancanza di proporzionalità.

Il Tribunale di Catania, nella fase sommaria del rito Fornero, ha ritenuto infondata l’impugnazione, osservando, in principalità, che i fatti erano provati dalle videoregistrazioni, che inequivocabilmente riprendevano i momenti del diverbio tra i due colleghi e l’istante in cui la ricorrente sferrava un calcio tra le gambe del collega, colpendolo all’inguine.

Sulla prova documentale, su cui la decisione è sostanzialmente fondata, il Tribunale ha osservato che le immagini registrate all’interno dei locali aziendali erano utilizzabili, da un lato, perché le telecamere erano state installate con accordo sindacale e, dall’altro lato, perché, nel caso giudicato, il controllo era diretto non già a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni di lavoro, bensì a tutelare il patrimonio aziendale e ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, esulando, pertanto - come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 2 maggio 2017, n. 10636) - dai controlli vietati ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Sotto il profilo della gravità della condotta contestata – ha concluso l’ordinanza - non vi erano dubbi che “passare alle vie di fatto” sferrando un calcio al collega è un comportamento contrario ai doveri fondamentali del rapporto di lavoro e, nel caso, costituiva pure un’ipotesi tipizzata come giusta causa dal contratto collettivo di categoria (settore Terziario).

 

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