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L’inadempimento dell’amministratore di Srl legittima il rifiuto di pagamento del compenso

Di Vittorio Provera

Tra l’Amministratore di srl e la società sussiste un rapporto di immedesimazione organica, tuttavia il diritto al compenso ha una sua connotazione autonoma, con un rapporto di tipo contrattuale. Pertanto, l’inadempimento dell’amministratore legittima il rifiuto al pagamento del compenso. Questo il principio affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza 29252 /2021. La vicenda prende avvio da un decreto ingiuntivo per compenso dell’amministratore notificato ad una srl. Questa proponeva opposizione eccependo un ammanco di cassa ( accertato giudizialmente) addebitabile all’amministratore stesso. L’opposizione era respinta dal Tribunale con pronuncia confermata dalla Corte di Appello. Pertanto la Società proponeva ricorso per Cassazione, lamentando – tra gli altri - la violazione degli artt. 1460,1218, 2392,2393 c.c., non essendo stato riconosciuto il diritto di sollevare l’eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa al compenso, senza dover necessariamente proporre l’azione di responsabilità. I Giudici di legittimità – ribadito che vi è immedesimazione organica tra la persona fisica dell’amministratore e la società – hanno precisato, in tema di compenso, che il relativo diritto origina direttamente dall’accettazione della carica. Tuttavia è correlato ad un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, caratterizzato dal sinallagma tra l’obbligo dell’amministratore di rispettare i doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo ed il diritto ad ottenere l’emolumento; con  nesso di corrispettività con l’attività gestoria.  La Corte ha, quindi, cassato con rinvio la sentenza di appello, affermando che, senza necessità di preventiva azione di responsabilità, “la società può far valere in via di eccezione riconvenzionale, ai sensi dell’art. 1218 e1460 c.c.  l’inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti dall’amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge dall’atto costitutivo, la cui violazione integra la responsabilità di tipo contrattuale ex art. 2476 primo comma c.c., non venendo in rilievo, a tali fini,  il rapporto societario di immedesimazione organica bensì il nesso sinallagmatico tipico del rapporto contrattuale intercorrente tra il corretto svolgimento delle attività di gestione dell’impresa e la maturazione del diritto del compenso”. Si tratta di un principio rilevante nelle frequenti vertenze tra amministratori e società in tema di emolumenti  e valutazione della condotta gestoria.


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