×

T&P Magazine

L’Impresa Appaltatrice, dopo la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico per motivi formali, ha diritto al pagamento dei servizi svolti

(Commento a Corte d’Appello di Catania, 24 maggio 2022, n. 1083)

Causa seguita dall’avv. Francesco Autelitano

  1. Il caso di specie. Una Società specializzata nel settore dei servizi idrici integrati ha partecipato a una gara pubblica per l’affidamento dell’appalto, da parte dei competenti Enti Comunali, avente ad oggetto, tra l’altro, la gestione della rete idrica comunale, la realizzazione delle infrastrutture necessarie all’adeguamento e al buon funzionamento della stessa sostenendo i relativi investimenti, la riscossione nei confronti degli utenti dei pagamenti dovuti per l’erogazione dei servizi idrici stessi con emissione delle relative bollette.

La Società stessa, dopo aver ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, aver effettuato investimenti ed aver regolarmente eseguito i servizi a favore dei cittadini per alcuni mesi, si è vista annullare l’aggiudicazione per vizi formali della procedura pubblica.

In conseguenza di ciò, sono stati formalizzati gli atti necessari al passaggio di consegne con l’Amministrazione, nel cui ambito è stato previsto, fra l’altro, l’impegno di quest’ultima a incassare dagli utenti i crediti maturati per effetto del servizio già erogato dalla Società privata e, conseguentemente, di versarli a quest’ultima.

Proprio quest’ultima pattuizione è al centro della controversia decisa dalla sentenza d’appello qui segnalata, scaturita, in particolare, dal fatto che, dopo alcuni anni dalla stipula degli accordi di chiusura del rapporto d’appalto, la Società privata ha lamentato il mancato incasso dei crediti, se non in misura assai esigua rispetto alle prestazioni all’epoca svolte, mentre, d’altra parte, l’Amministrazione Comunale ha eccepito che gli accordi non sarebbero stati idonei a imporre alla Pubblica Amministrazione il recupero dei crediti e che, comunque, non vi era un obbligo di risultato a carico della stessa.

La Corte d’Appello si è, quindi, pronunciata, esaminando e qualificando dapprima la fattispecie e, quindi, pervenendo all’accertamento del diritto rivendicato dalla Società privata, nei termini di seguito descritti.

  1. La questione affrontata dalla sentenza. Nel giudizio deciso dalla Corte d’Appello di Catania, la Società, come si è accennato, ha svolto la pretesa volta ad ottenere dal Comune stesso il pagamento delle somme che la medesima avrebbe dovuto incassare dai cittadini per i servizi resi prima della revoca della concessione, in forza dei seguenti assunti: a) la Società ha maturato il diritto al corrispettivo in forza dei servizi regolarmente svolti; b) la stessa, a seguito della revoca del titolo di concessionaria del servizio pubblico, si trova nella sopravvenuta impossibilità di agire verso gli utenti per il pagamento di quanto da loro dovuto; c) il Comune, in fase di retrocessione del sevizio, ha assunto l’impegno di incassare le somme dovute dagli utenti, fattispecie da qualificarsi nell’ambito del mandato all’incasso per conto della Società avente diritto.
  2. La sentenza. La Corte d’Appello ha accertato il diritto fatto valere dalla Società, in forza dei seguenti motivi: a) il rapporto tra le parti è stato correttamente qualificato come mandato a incassare i corrispettivi dovuti dagli utenti per i servizi svolti dalla Società; b) dalla qualificazione contrattuale che precede deriva che il Comune è obbligato: a emettere le “bollette” verso gli utenti, a curarne l’incasso (se del caso, tramite agente di riscossione), a versare alla Società le somme incassate, a rendere a quest’ultima il rendiconto dell’attività svolta; c) l’attività svolta da parte del Comune non dà luogo a corrispettivi a favore di quest’ultimo, in quanto la presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall’art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, nel caso di specie desumibile dalle circostanze del rapporto sopra richiamate. La Corte d’Appello ha soggiunto che, laddove il Comune-mandatario dimostri l’adempimento dei suddetti obblighi, non è tenuto al risarcimento di danni ulteriori, in particolare con riferimento alle somme eventualmente non incassate per morosità di singoli utenti. Le somme non incassate possono, tuttavia, imputarsi a responsabilità dell’Amministrazione Comunale, a titolo risarcitorio, in presenza di violazione dell’obbligo del mandatario di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), facendo corretta applicazione dei criteri generali del nesso causale tra inadempimento e danno nonché del danno per c.d. perdita di chance (vale a dire, nel caso di specie, per la perdita della possibilità di riscossione dei crediti verso gli utenti che vi sarebbe stata in presenza di una condotta diligente del mandatario).


New Call-to-action

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >