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T&P Magazine

Limiti di motivazione della delibera di azione di responsabilità

Di Vittorio Provera

La delibera assembleare di azione di responsabilità di una società di capitali deve individuare gli elementi costitutivi dell’azione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo; in assenza la delibera è invalida per genericità; il principio è contenuto nell’ordinanza della Cassazione n 21245 del 23/07/21. Si tratta di un’azione promossa da una srl nei confronti di componenti di un precedente consiglio di amministrazione, con richiesta di accertare la responsabilità per condotte di mala gestio relative ad operazioni immobiliari e operazioni correlate. Il Tribunale rilevava l’assenza della delibera dei soci di autorizzazione all’azione di responsabilità, dando termine per la produzione. La Società non ottemperava, ritenendo fosse già agli atti la deliberazione autorizzativa. Pertanto il Tribunale dichiarava inammissibile, l’azione poichè l’atto depositato conteneva solo il mandato esplorativo ad un legale. Infatti  la delibera aveva il seguente contenuto: “dare mandato al legale di verificare se ci siano gli estremi per un’azione di responsabilità nei confronti di tutto il precedente Consiglio di Amministrazione, dei Consigli ancora precedenti…… che avevano operato dalla costituzione ….. ad oggi e, nel caso ci siano i presupposti di dare, fin da ora, formale mandato al legale di intraprendere tutte le azioni del caso”.  Proposto appello,  era dichiarato inammissibile il gravame con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. . Presentato  ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2393 c.c , i Giudici hanno correttamente confermato che l’assemblea dei soci, nella specie, non aveva  espresso la volontà di adire l’Autorità Giudiziaria per promuovere l’azione di responsabilità, conferendo solo un mandato per verificare se vi fossero gli estremi per tale iniziativa nei confronti di una pluralità di Organi . Tuttavia, conformemente a quanto affermato in diverse pronunce, ciò non impone l'individuazione particolareggiata delle singole condotte degli amministratori e, ove comunque la delibera menzioni atti di mala gestio , questo ha valore esemplificativo e/o indicativo del rilievo che i soci pongono ad un certo fatto, ma non  limita il contenuto  della domanda giudiziale, la quale  può essere modificata e ampliata.


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