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Licenziamento per rifiuto di svolgere mansioni inferiori

Licenziamento per rifiuto di svolgere mansioni inferiori

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di svolgere mansioni inferiori. Nella fattispecie in esame, il lavoratore era stato adibito a mansioni inferiori e, trascorsi due mesi, aveva chiesto per iscritto la riassegnazione delle mansioni precedentemente svolte; non essendo stata accolta la sua richiesta, egli si era assentato dal lavoro e, quindi, era stato licenziato per assenza ingiustificata. La Suprema Corte ha affermato che, al fine di valutare il legittimo esercizio del diritto di autotutela previsto dall’art. 1460 cod. civ., si deve considerare la proporzionalità del comportamento del lavoratore: in particolare, è stato evidenziato che il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività, ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi, come il pagamento della retribuzione e la copertura previdenziale.

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