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Licenziamento per ragioni organizzative e criteri di scelta

Licenziamento per ragioni organizzative e criteri di scelta

A cura di Giorgio Molteni e Antonio Cazzella

 

Con sentenza n. 31652 del 6 dicembre 2018 la Suprema Corte ha ricordato che, in caso di licenziamento per ragioni organizzative, ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di ridurre personale omogeneo e fungibile, nell'individuare il dipendente (o i dipendenti) da licenziare il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che devono, in generale, guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio. La Suprema Corte ha ribadito che la giurisprudenza si è posta il problema di individuare, in concreto, i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede ed ha ritenuto di poter fare riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri dettati dall’art. 5 della legge n. 223/1991 per i licenziamenti collettivi e, conseguentemente, prendere in considerazione, in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative in una situazione di totale fungibilità tra i dipendenti), salva l'utilizzabilità di criteri diversi, purchè non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riformato la decisione della Corte di merito, che aveva confermato la legittimità del licenziamento, ponendo, erroneamente, la questione dei criteri di scelta sullo stesso piano dell’obbligo di repechage, che attiene, invece, alla possibilità di reimpiegare il dipendente in mansioni equivalenti.

  

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