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Licenziamento per ragioni oggettive: violazione criteri di scelta e tutele applicabili

Licenziamento per ragioni oggettive: violazione criteri di scelta e tutele applicabili

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 19732 del 25 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito che laddove il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro è limitata non soltanto dal divieto di atti discriminatori, ma anche dalle regole di correttezza cui deve essere uniformato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., il comportamento di entrambe le parti nell’ambito del rapporto di lavoro. In questa situazione, la Suprema Corte ha affermato che la scelta deve essere effettuata mediante i criteri che la legge n. 223/1991 ha dettato per i licenziamenti collettivi: nel caso di specie, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, in quanto il datore di lavoro, a seguito di una riduzione dell’appalto, aveva licenziato una dipendente senza tener conto del criterio dell’anzianità di servizio. La Suprema Corte ha altresì rilevato che il giudice di merito aveva errato nel ritenere applicabile la tutela reintegratoria ed ha quindi riformato la sentenza, ricordando che il ripristino del rapporto di lavoro è riservato ad ipotesi residuali “nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza”.

  

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