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LICENZIAMENTO ORALE: RIPARTIZIONE ONERI PROBATORI

A cura di Giorgio Molteni e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019 la Suprema Corte, dando atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia di ripartizione degli oneri probatori in caso di licenziamento orale, ha ribadito il più recente orientamento, secondo cui la prova gravante sul lavoratore non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore, in quanto la cessazione del rapporto di lavoro subordinato può essere determinata da licenziamento, dimissioni oppure risoluzione consensuale. Pertanto, quando il lavoratore impugna un licenziamento orale deve dimostrare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di tale volontà datoriale, che può essere realizzata anche mediante comportamenti concludenti, in quanto, altrimenti, si vericherebbe un’inversione dell’onere probatorio, che deve essere ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall’art. 2697, comma 1, cod. civ., che così dispone: “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. In tale ottica, sarà quindi onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni ovvero per altra causa diversa dal licenziamento: tuttavia, la volontà dismissiva del lavoratore dovrà essere vagliata con adeguato rigore, data la gravità delle conseguenze derivanti dall’incidenza su beni che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell’ordinamento. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che spetta al giudice del merito ricostruire i fatti “con accurata indagine probatoria”, con la precisazione che, quando reputi le prove già acquisite insufficienti, non potrà limitarsi a fare un’immediata e meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi.

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