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Licenziamento illegittimo se fondato sulle e-mail del dipendente prive di firma digitale

Licenziamento illegittimo se fondato sulle e-mail del dipendente prive di firma digitale

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 5523 dell’8 marzo 2018 la Suprema Corte ha affermato che è illegittimo il licenziamento di un dipendente laddove il provvedimento espulsivo si fondi su messaggi contenuti nella sua posta elettronica. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che soltanto la PEC o la firma digitale garantiscono l’integrità del documento, mentre l’e-mail tradizionale, almeno astrattamente, risulta modificabile e, dunque, costituisce un “documento informatico” liberamente valutabile dal Giudice.  La definizione di documento informatico è contenuta nell’art. 1, primo comma, lett. p), del decreto legislativo n. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), che lo qualifica come “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”; l’efficacia probatoria del medesimo è stabilita dall’art. 20 del citato decreto legislativo, secondo cui “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o comunque è formato previa identificazione informatica del suo autore”, mentre, in tutti gli altri casi, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.

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