Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata: necessità di una verifica concreta nonostante la previsione del CCNL
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 9339 del 16 aprile 2018 la Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice ha l’obbligo di accertare, in concreto, la gravità delle infrazioni commesse anche se previste dalla contrattazione collettiva come causa di licenziamento. Nel caso di specie, il dipendente era stato licenziato per assenza ingiustificata, in quanto, dopo aver chiesto di fruire delle ferie per gravi e improrogabili esigenze familiari (alla richiesta ha fatto seguito, dopo qualche giorno, il decesso del proprio padre), egli si era comunque assentato, pur non avendo ricevuto alcuna risposta. La Suprema Corte, riformando la decisione di secondo grado, ha rilevato che il comportamento del datore non è stato conforme ai principi di correttezza e di buona fede, in quanto, pur essendo a conoscenza del grave lutto che aveva colpito il dipendente, aveva atteso che quest’ultimo superasse il limite stabilito dal CCNL per risolvere il rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, senza far precedere la contestazione neppure da un richiamo, come la particolare situazione avrebbe plausibilmente richiesto.