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T&P Magazine

Legittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro anche se, dopo appena sei mesi, viene assunto un altro lavoratore con mansioni simili.

Tribunale di Cosenza, ordinanza 19 novembre 2018

Causa seguita da Tommaso Targa

Un lavoratore - pur senza allegare alcuna documentazione medica a supporto - ha comunicato all’azienda la ricomparsa di una malattia avuta in adolescenza e la conseguente incompatibilità delle sue mansioni con la sopraggiunta infermità. Ricevuta tale comunicazione, poco tempo dopo l’azienda ha intimato al lavoratore il licenziamento per ragioni oggettive, motivato dalla soppressione del suo posto di lavoro.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ritenendolo nullo in quanto di rappresaglia, senza però contestare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ossia la soppressione del suo posto di lavoro.

Con l’ordinanza in commento, resa al termine della fase sommaria di un procedimento secondo il cosiddetto “rito Fornero”, il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso del lavoratore ritenendo non provato l’intento ritorsivo e il motivo illecito determinante. Al contempo ha giudicato sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, avendo la Società allegato e provato l’effettiva necessità aziendale di procedere ad una riduzione del personale, a seguito della contrazione delle vendite, nonché la razionalità della scelta effettuata su criteri legati all’anzianità di servizio, comunque non contestati da controparte.

L’aspetto più critico della vicenda riguardava la pretesa violazione del repechage in quanto l’azienda - come dedotto dal lavoratore in costanza di procedimento - dopo appena sei mesi dal licenziamento ha assunto un dipendente con mansioni corrispondenti a quelle espletate a suo tempo dal ricorrente. In proposito l’ordinanza ha ritenuto, da un lato, che tale assunzione - sebbene successiva di pochi mesi - non esclude che, al momento del licenziamento, la posizione lavorativa del ricorrente fosse stata effettivamente soppressa; d’altro lato, che l’azienda non avrebbe potuto proporre al ricorrente la nuova posizione per cui ha effettuato l’assunzione in pretesa violazione del repechage. Infatti, alla luce dei lamentati problemi di salute del lavoratore, tale posizione non avrebbe potuto essere da lui ricoperta, in quanto incompatibile con la malattia.

In punto di diritto, l’ordinanza va quindi segnalata perché, con riferimento alla violazione del repechage, ha escluso la necessità, ai fini della legittimità del licenziamento, che sia intercorso un periodo di tempo ragguardevole tra il suddetto licenziamento e la successiva assunzione su una posizione lavorativa assimilabile a quella a suo tempo soppressa. Anche un intervallo di sei mesi è sufficiente. Quel che conta è unicamente l’effettività della soppressione del ruolo nel momento in cui è stato intimato il licenziamento.

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