Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza del 7 gennaio 2022
Causa Seguita da Francesco Chiarelli
Un lavoratore è stato licenziato per aver baciato, sul luogo di lavoro, una sua collega sulla bocca contro la sua volontà e per avere, in altre precedenti occasioni, accarezzato la medesima collega nonostante la stessa avesse mostrato la sua disapprovazione.
Il lavoratore impugnava giudizialmente il recesso sostenendo di non aver commesso i fatti benché, nel rassegnare le giustificazioni nel corso del procedimento disciplinare, aveva, in relazione al primo episodio, invece, dichiarato che era sua intenzione salutare la collega con un bacio affettuoso sulla guancia.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto provato il primo addebito, da un lato, attraverso la testimonianza della collega direttamente coinvolta e di un’altra dipendente che, subito dopo l’immediatezza del fatto, aveva potuto constatare lo stato di forte agitazione della collega e, dall’altro, attraverso il contenuto sostanzialmente confessorio della dichiarazione del lavoratore che, in sede di giustificazione, non aveva negato del tutto la sussistenza del fatto, ma si era limitato a darne una descrizione differente, che non aveva trovato peraltro alcun riscontro.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto provato, sempre attraverso la testimonianza della collega direttamente coinvolta, anche il secondo addebito.
Accertati i fatti nei suddetti termini, nell’ordinanza si afferma, innanzitutto, l’importante principio che la duplicità degli episodi contestati consente di scindere i fatti ed accertarli valutandone la rispettiva rilevanza in termini di lesione del vincolo fiduciario.
In questo contesto, è stato ritenuto che già il solo primo addebito è da sé sufficiente a fondare il licenziamento per giusta causa e che il secondo addebito è idoneo a rimarcare la gravità della condotta del ricorrente.
Più nello specifico è stata riscontrata la violazione del vincolo fiduciario e la legittimità del recesso anche sotto il profilo della proporzionalità a causa della concreta lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti e di regole del vivere civile. La violazione di tali regole integra, infatti, gli estremi della giusta causa che legittima di per sé il licenziamento per la sussistenza del fatto contestato, comportando la lesione dell’elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro, mettendone in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.
La condotta censurata, prosegue l’ordinanza, è, inoltre, idonea a compromettere l’affidamento circa il rispetto in futuro degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro nonché l’organizzazione del lavoro all’interno dell’unità produttiva anche in ragione del possibile e ragionevole turbamento delle relazioni con la collega e eventuali altri dipendenti.
Infine, con particolare riferimento alla proporzionalità, deve rimarcarsi che l’episodio del bacio sulla bocca va considerato unitamente e disgiuntamente agli ulteriori episodi che rendono evidente una condotta reiterata.