Di Marina Tona e Serena Previtali
“Come noto, il D.L. n. 1 del 2022 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 gennaio 2022 - ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
L'obbligo in questione è entrato in vigore in data 8 gennaio 2022 e resterà vigente sino al 15 giugno 2022.
Con decorrenza da domani, martedì 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori - over 50 - soggetti all’obbligo vaccinale di cui sopra, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione, meglio conosciuta come green pass rafforzato.
Trattasi, nello specifico, della certificazione verde rilasciata per uno dei seguenti motivi:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Non sarà, quindi, possibile, per questa tipologia di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un green pass rilasciato per l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (green pass base).
I lavoratori over 50 sprovvisti del green pass rafforzato non potranno prestare la propria attività e saranno considerati assenti ingiustificati. Tale assenza, che di per sé non rappresenterà una sanzione disciplinare, comporterà la non erogazione della retribuzione, né di altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il lavoratore continuerà ad avere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque fino al 15 giugno 2022.
Quanto alle violazioni dell'obbligo in questione, sono previste sanzioni amministrativa per il lavoratore (da euro 600 a euro 1.500). Sono previste, anche, sanzioni amministrative per il datore di lavoro (da euro 400,00 ad euro 1.000,00), che abbia omesso di effettuare i controlli o che non abbia regolamentato le modalità organizzative per l'effettuazione dei controlli della certificazione verde.
Inoltre, per effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui sopra, dal 15 febbraio 2022, cambiano, anche, le modalità di verifica per i datori di lavoro, i quali dovranno effettuare controlli diversificati a seconda del "tipo" di lavoratore: per i lavoratori under 50, dovrà essere verificato il possesso del green pass base; per gli over 50, il possesso del green pass rafforzato e per gli esentati dall’obbligo vaccinale, dovrà essere verificato il possesso della relativa certificazione medica attestante lo status di soggetto esente.
Nello specifico, si considerano "soggetti esentati" coloro per i quali la vaccinazione è omessa o differita per motivazioni di salute, attestati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il datore di lavoro dovrà adibire i lavoratori in questione, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, ovvero ad attività lavorative da remoto, senza decurtazione della retribuzione.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 dovranno, inoltre, essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti e rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
Infine, nessuna verifica del green pass è stata prescritta in caso di effettuazione della prestazione lavorativa da remoto, da parte dei lavoratori del settore privato.