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La tardività del licenziamento per superamento del comporto

La tardività del licenziamento per superamento del comporto

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 16392 del 4 luglio 2017 la Suprema Corte ha esaminato una fattispecie nella quale era stata accertata, dai giudici di merito, l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto comunicato a distanza di oltre un mese dal rientro in servizio del dipendente, affermando che il mero decorso del tempo non è sufficiente ad ingenerare nel dipendente l’affidamento nella prosecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la prova del superamento del periodo di comporto spetta al datore, mentre la prova della sussistenza di un affidamento incolpevole del dipendente (ossia, di circostanze che integrino una manifestazione tacita della volontà del datore di rinunciare al potere di recesso) devono essere dimostrate dal lavoratore e possono essere rappresentate non solo dal lasso di tempo intercorso tra la maturazione del comporto e la data del recesso, ma anche da una serie di altri elementi di varia natura (tra cui il possesso, da parte del datore di lavoro, di tutti di dati necessari per il computo delle assenze, il tipo e le dimensioni della struttura organizzativa aziendale); per tali motivi, nell’ambito di una struttura di grandi dimensioni, il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare la tardività del licenziamento.
Rassegna stampa

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