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Whistleblowing: ampliate le tutele previste per il dipendente che segnala gli illeciti.

Whistleblowing: ampliate le tutele previste per il dipendente che segnala gli illeciti.

A cura di Giuseppe Sacco

Con la legge n° 179 del 30 novembre 2017, pubblicata in G.U. del 14 dicembre 2017, sono state introdotte, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, misure a tutela degli autori di segnalazioni di reati, o di altre irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di servizio.

L’art. 1, che ha novellato l’art. 54 bis del D. lgs. n. 165/2001 (il c.d. Testo unico del pubblico impiego), trova applicazione nei confronti dei dipendenti del settore pubblico (tra cui sono inclusi i dipendenti degli enti pubblici economici, ovvero di enti privati sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c.).

In base a tale disposizione, il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, proceda a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, fatti illeciti di cui è venuto a conoscenza per ragioni di servizio, non possa essere licenziato, sanzionato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative gravanti sulle sue condizioni di lavoro, per ragioni determinate dalla predetta attività di segnalazione o denuncia.

Nel caso in cui, infatti, il datore di lavoro dovesse adottare nei confronti del segnalante un provvedimento tra quelli testè menzionati per motivi di rappresaglia, determinati dalla segnalazione/denuncia, il lavoratore interessato o le Organizzazioni Sindacali possono segnalarlo all’ANAC. Quest’ultima, da un lato, provvederà ad informare il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi competenti e, dall’altro, potrà direttamente irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria all’amministrazione datrice.

Sarà, a questo punto, onere dell’amministrazione dimostrare che il provvedimento incidente sul rapporto di lavoro del denunciante non sia stato determinato – ed anzi, sia del tutto estraneo – alla precedente segnalazione/denuncia: pena la nullità del provvedimento medesimo.

In caso di licenziamento, dunque, il lavoratore segnalante avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, mentre tali tutele sono escluse nelle ipotesi in cui sia stata accertata, anche solo in primo grado, la reità (per i reati di calunnia o diffamazione), o la responsabilità civile (ma esclusivamente nei casi di dolo o di colpa grave), del segnalante per i fatti posti in essere con la segnalazione o la denuncia.

Il successivo art. 2 estende la nuova disciplina del c.d. whistleblowing anche al settore privato, prevedendo che l’adozione di provvedimenti discriminatori nei confronti del lavoratore che segnali atti illeciti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente può essere, da parte del lavoratore interessato o dalle OO.SS., denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Anche nel settore privato, dunque, il licenziamento, il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c., nonché, comunque, qualsiasi provvedimento organizzativo datoriale – irrogato successivamente alla denuncia/segnalazione - idoneo ad incidere negativamente sulle condizioni di lavoro del segnalante. è nullo, a meno che il datore non assolva all’onere di provare in giudizio che tale provvedimento sia stato determinato da ragioni estranee all’attività di denuncia o di segnalazione del lavoratore.

L’art. 2 inciderà direttamente sui modelli di organizzazione e gestione degli enti atti a prevenire la commissione di reati: in particolare, tali modelli dovranno prevedere uno o più canali che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante. Inoltre, nel caso in cui la segnalazione, presentata con dolo o colpa grave, si dovesse rivelare infondata, è previsto un obbligo di sanzione a carico del segnalante.

L'art. 3, infine, nell’ottica della tutela dell’interesse all’integrità delle amministrazioni pubbliche o private e della tutela contro le malversazioni, stabilisce che la rivelazione di notizie coperte dal segreto (segreto d’ufficio ex art. 326 c.p., segreto professionale ex art. 622 c.p., segreti scientifici o industriali ex art. 623 c.p. o notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa ex art. 2105 c.c.) è scriminata dalla sussistenza di una giusta causa.

Tale “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte da segreto non opera nei confronti di chi presta consulenza a favore dell’ente, dell’impresa o della persona fisica a cui tale notizia fa riferimento.

In ogni caso, la rivelazione costituisce violazione del relativo obbligo di segreto quando esorbita rispetto alla finalità di eliminazione dell’illecito. 

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