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La riforma del processo civile: le principali novità del giudizio di I grado

A cura di Teresa Cofano

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021 n. 206 e con diversi interventi modificativi del codice civile e di quello di rito, introduce una importante riforma con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il processo civile mediante tre principali piani di intervento: la digitalizzazione; la revisione del processo di cognizione (ma la riforma tocca anche l’ambito dell’esecuzione), la valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In particolare, quanto a questi ultimi, la riforma prevede incentivi fiscali per la mediazione che diviene obbligatoria anche rispetto alle controversie riguardanti rapporti di durata.

La negoziazione assistita diventa esperibile in ambiti nuovo e prima non consentiti (basti pensare alla possibilità di convenire in questa sede un assegno di divorzio una tantum, o di trovare un accordo tra genitori in ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli minori nati al di fuori del matrimonio). Tale modalità di risoluzione alternativa della controversia, per effetto della riforma, diventa una sorta di “processo” a se’stante, nel quale si prevede una istruttoria stragiudiziale nella quale è possibile acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, nonché chiedere alla controparte di rendere una dichiarazione scritta di fatti ad essa favorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

 Quanto alle novità che interessano specificamente il giudizio civile di primo grado, e che entreranno in vigore il 30 giugno 2023, vengono in evidenza quelle relative alla fase introduttiva e alla “densità” dell’udienza di comparizione: il nuovo termine di comparizione è di ben 120 giorni, lungo lasso di tempo che consente al Giudice (e alle parti) di arrivare all’udienza con una chiara visione delle domande, delle eccezioni e delle istanze istruttorie e, quindi, dell’ambito entro il quale dovrà esercitare il suo potere decisionale.

Ciò in quanto l’attore nell’atto di citazione dovrà indicare in modo chiaro e specifico l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni, così come il convenuto (che dovrà costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza) nella comparsa di risposta dovrà prendere posizione in modo “chiaro e preciso” sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.

Nei 15 giorni successivi alla costituzione del convenuto, l’art. 171 bis, di nuovo conio, prevede che il giudice verifichi l’integrità del contraddittorio e, occorrendo, disponga la chiamata in causa di terzi e indichi alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riferimento elle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con il rito sommario.

Non solo: prima dell’udienza le parti depositeranno anche le “memorie integrative” ex art. 171 ter c.p.c. (rispettivamente, 40 20 e 10 giorni prima della udienza), che sostituiscono le “vecchie” memorie ex art. 183 co. 6 n. 1), 2 e 3).

Alla prima udienza, quindi, il Giudice, oltre ad interrogare liberamente le parti – che devono comparire personalmente – e a tentare la conciliazione, sarà in grado (o dovrebbe essere in grado) di provvedere sulle richieste istruttorie.

La Riforma Cartabia assegna, poi, un ruolo cruciale al nuovo “rito semplificato di cognizione” (il procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) che diventa obbligatorio per ogni controversia nei casi in cui i fatti non siano controversi o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria non complessa.

Prevede, inoltre:

  • su istanza di parte: “ordinanze di accoglimento della domanda” provvisoriamente esecutive, reclamabili e che non acquistano efficacia di giudicato, nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, quando i fatti costitutivi siano provati e le difese della controparte appaiano manifestamente infondate;
  • ordinanze di rigetto della domanda, sempre su istanza di parte e nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, all’esito dell’udienza di comparizione e trattazione, quando la domanda è manifestamente infondata o se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’art. 163 terzo comma n. 3 e la nullità non sia stata sanata, o se persista la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell’art. 163 terzo comma c.p.c. Anche le ordinanze di rigetto sono reclamabili e non acquistano efficacia di giudicato.

Scompare l’udienza di giuramento del ctu, mentre quella di precisazione delle conclusioni viene sostituita dallo scambio di note scritte da depositarsi nel termine assegnato dal Giudice quando – esaurita l’istruzione - fissa dinanzi a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione.

Con lo stesso provvedimento il Giudice assegna altresì alle parti i termini perentori e ridotti per lo scambio delle difese conclusive, da depositarsi non oltre 30 e 15 giorni prima dell’udienza di rimessione della causa al collegio per la spedizione a sentenza.

 

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