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La reiterazione del mancato assorbimento del superminimo costituisce un uso aziendale vincolante per il Datore di lavoro

di Selene Catanzaro

I dipendenti di una nota società operante nel campo delle telecomunicazioni adivano il Tribunale del Lavoro di Napoli lamentando l’assorbimento del superminimo individuale disposto dal Datore di lavoro, a far data dal febbraio del 2018, in occasione di un accordo sindacale con cui erano stati previsti degli aumenti contrattuali.

Secondo la tesi dei ricorrenti, la decisione dell’Azienda sarebbe stata illegittima. La stessa, infatti, in occasione dei vari aumenti contrattuali succedutisi nel tempo, mai aveva proceduto con l’effettivo assorbimento dei superminimi, andando così di fatto a riconoscere la non assorbibilità di tali elementi retributivi. I lavoratori, dunque, sostenevano l’esistenza di un “uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, avrebbe potuto essere modificato esclusivamente previo accordo con le organizzazioni sindacali o da altra fonte sovraordinata.

La Società, per contro, eccepiva che il mancato assorbimento del superminimo in occasione del precedente contratto collettivo non poteva costituire una base idonea per formare una prassi vincolante per il datore di lavoro e che, in ogni caso, i superminimi individuali dovevano considerarsi soggetti al principio generale dell’assorbimento nell’ambito dei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1934/2022, accoglieva il ricorso dei lavoratori, ritenendo che la reiterazione costante e generalizzata del mancato assorbimento dei superminimi individuali in occasione di precedenti aumenti contrattuali costituisce un uso aziendale, vincolante per il datore di lavoro e non unilateralmente modificabile da parte dello stesso.

Nella motivazione, il Giudice partenopeo ha richiamato l’orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche dalle Sezioni Unite, a mente del quale “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi di un uso aziendale il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali (…) agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass. Civ., Sez. Un., 13/12/2007, n. 26107).

Ritenuta dunque la sussistenza di un uso aziendale – “che opera sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8342/2010) – il Giudice del Lavoro ha rammentato che la regola del mancato assorbimento può essere ovviamente modificata dalle disposizioni collettive, ma non da una mera disposizione unilaterale del datore di lavoro che, al contrario, integra un chiaro inadempimento contrattuale.

In conclusione, il Giudice ha confermato, anche per il futuro, la non assorbibilità del superminimo, condannando la Società al pagamento nei confronti dei lavoratori di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018.


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