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La raccomandata non ritirata si presume conosciuta quando il postino lascia l’avviso di giacenza

(Tribunale di Benevento, sentenza del 19 gennaio 2021)

A cura di avv. Luca Peron e avv. Diego Meucci

Un dipendente conveniva in giudizio il suo datore di lavoro al fine di ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare del biasimo scritto, sostenendo di non aver mai precedentemente ricevuto la lettera di contestazione degli addebiti, richiamata nel provvedimento sanzionatorio.

L’azienda si costituiva in causa dimostrando documentalmente che la lettera contenente la contestazione disciplinare era stata inviata a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, presso l’indirizzo di residenza del lavoratore e da questi mai ritirata.

Infatti, come è stato attestato da Poste Italiane, non avendo rinvenuto nessuno presso l’abitazione in fase di recapito, il portalettere lasciava nella casella postale del lavoratore un avviso di giacenza al fine di consentire a quest’ultimo il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale, entro i 30 giorni successivi.

Il dipendente non provvedeva al ritiro del plico nel termine indicato, tanto che la raccomandata veniva restituita alla società mittente, allo scadere del periodo di compiuta giacenza, mentre nelle more veniva irrogata la sanzione vista la mancata presentazione di giustificazioni da parte del dipendente.

Il Tribunale di Benevento respingeva la domanda del lavoratore richiamandosi al principio secondo cui l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente recapitato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione.

In particolare, il Tribunale affermava che la presunzione di conoscenza (produttiva di effetti legali) si verifica nel momento in cui l’agente postale lascia all’indirizzo del destinatario l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, indipendentemente dai fatti verificatisi successivamente, quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o il compiersi della giacenza.

Veniva, altresì, precisato che l’attestazione rilasciata dal postino, riguardo l’avvenuta spedizione della raccomandata nel luogo indicato sull’avviso, equivale a dichiarazione di pubblica fede, valevole fino a querela di falso.

L’applicazione del principio esposto al diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare comporta che il decorso dei giorni per presentare le giustificazioni potrà decorrere dalla data in cui il portalettere ha lasciato l’avviso, dopodiché l’azienda potrà irrogare la sanzione a prescindere dal fatto che il lavoratore abbia ritirato o non ritirato, ovvero che possa ancora ritirare entro la giacenza di 30 giorni la contestazione.

Sotto altro profilo, questo principio rileva con riferimento a quei contratti collettivi che prevedono un termine finale per l’irrogazione della sanzione, fissando alla data di deposito dell’avviso di giacenza il termine iniziale per il decorso del conteggio dei giorni stabiliti dalla disciplina collettiva, senza dover attendere il verificarsi della compiuta giacenza.


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