×

T&P Magazine

La pretesa impositiva della Cassa Geometri nei confronti del personale dipendente iscritto all’albo

A cura di Claudio Ponari

Con la sentenza n. 28188 del 28 settembre 2022 la Cassazione è tornata a pronunciarsi a proposito delle pretese contributive da parte delle Casse professionali (nel caso di specie della Cassa Geometri) nei confronti di quei dipendenti, già iscritti alla gestione INPS lavoratori dipendenti, che si vedono esposti alle richieste della Cassa in conseguenza del tenore delle previsioni contenute nello Statuto della Cassa e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, con la sentenza in commento la S.C. ha affermato il principio secondo cui “in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”.

La vicenda è nota ed i suoi termini possono essere così sinteticamente riassunti: la Cassazione ritiene legittime le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento della Cassa, emanate in attuazione dell’art. 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che prevedono l’obbligo di iscrizione alla Cassa indistintamente per tutti i geometri iscritti all’albo, prescindendo da ogni ulteriore fattore (e quindi dalla continuità o dalla presenza di un reddito da lavoro autonomo), ritenendo conseguentemente legittime anche le disposizioni che non permettono la cancellazione dalla Cassa a quanti siano dipendenti da datori lavori privati. Secondo le previsioni regolamentari questi ultimi sono infatti tenuti all’iscrizione alla Cassa ed al versamento della contribuzione nei termini stabiliti dalla Cassa anche se l’attività che essi svolgono ed in relazione alla quale la Cassa riconnette obblighi di contribuzione è resa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e nell’interesse esclusivo del datore di lavoro senza che abbia valore esimente l’assenza di partita iva e di redditi da lavoro autonomo.

Precisamente secondo la S.C. “è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”.

Per un corretto inquadramento della fattispecie vale certamente la pena ricordare come la materia sia regolata dalla Cassa con la delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2009, n. 129 che consente la cancellazione dalla Cassa (o la non iscrizione) solo nei riguardi di quei geometri che siano dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società e che si trovino alternativamente nelle seguenti condizioni:

(1) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;

(2) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non esercita attività libero professionale riconducibile a quella di geometra.

Ebbene, secondo il principio espresso anche da ultimo una siffatta regolamentazione sarebbe legittima in quanto “legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione” .

La conclusione cui perviene la giurisprudenza non può tuttavia essere condivisa e richiede una più attenta valutazione, dal momento che una siffatta regolamentazione ove interpretata nei termini restrittivi adottati dalla Cassa si pone in manifesto contrasto con principi di rango superiore, sostanziandosi nell’imposizione di un obbligo contributivo a carico del geometra per attività richieste dal datore di lavoro nell’ambito del rapporto di impiego privato e in relazione alle quali il lavoratore già versa la contribuzione alla gestione obbligatoria.

Se infatti il presupposto da cui muove l’ordinamento previdenziale italiano, a seguito della Legge 8 agosto 1995, n. 335 è quello di: (1) garantire una specifica copertura assicurativa in presenza di un’attività lavorativa e/o professionale (e sulla base di questo principio è stata prevista, ad esempio, l’introduzione della gestione separata che trova la sua ratio nel garantire una copertura a chi ne era privo (ed infatti l’art. 2, comma 26, della suddetta Legge finalizza il nuovo obbligo di «iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’INPS», «all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», con ciò evidentemente presupponendo che quella estensione non opera per chi ha già una copertura previdenziale obbligatoria) e (2) assicurare la tenuta del sistema motivo per il quale è stata attribuita dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 alla Casse professionali l’autonomia gestionale necessaria a garantire l’equilibrio della Cassa, tale presupposto non può arrivare al punto di gravare sproporzionatamente quanti avendo già un rapporto di lavoro dipendente e quindi già un’iscrizione alla gestione obbligatoria cui versano la relativa contribuzione si trovino ad essere oggetto di ulteriori pretese da parte della Cassa in funzione dell’iscrizione all’albo e della “vivisezione” dell’attività che i medesimi svolgono nell’interesse del datore di lavoro.

Quello che sta accadendo, infatti, è che le Casse – in particolare per quanto qui d’interesse la Cassa Geometri- vadano sostanzialmente a ricercare negli albi professionali i nominativi dei geometri iscritti e, in presenza dello svolgimento di attività che possono ricondotte a quelle tipiche del geometra, procedono all’iscrizione d’ufficio e richiedono ingenti contribuzioni a soggetti che già versano la contribuzione in relazione a quell’attività nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente. Orbene, in questi casi capita che il dipendente opponga la pretesa creditoria della Cassa documentando l’assenza della partita iva, l’assenza di redditi da lavoro autonomo e l’inerenza dell’attività - che ha dato luogo all’accertamento concluso con l’iscrizione d’ufficio e con l’emissione di cartella esattoriale– al rapporto di lavoro dipendente, sentendosi opporre che dal momento che non sono integrate le esimenti previste dal Regolamento lo stesso è considerato, per quelle attività, alla stregua di un professionista e seppur non riceva una remunerazione ad hoc per tali attività (che integrano mansioni) è tenuto a dover versare i minimi contributivi in quanto attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione.

Detta conclusione non è condivisibile perché realizza un doppio effetto perverso; colpisce infatti, innanzitutto, il lavoratore che si trova nella disagevole condizione di non poter svolgere le attività richieste dal datore di lavoro che fanno parte delle sue responsabilità di dipendente perché non esiste – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito – un “ruolo professionale previsto dal CCNL di geometra…” (e dunque non esistendo un ruolo non si verifica l’esenzione quando “l’attività rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo”), né può ottenere la dichiarazione del datore di lavoro “nella quale si attesti che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non esercita attività libero professionale riconducibile a quella di geometra” perché l’attività richiesta dal datore di lavoro è assimilabile a quella del geometra.

Conseguentemente il lavoratore cui venga richiesto di svolgere dette attività (ie le attività che implichino ad esempio l’accesso alle piattaforme informative riservate ai geometri) si trova nell’alternativa di rifiutare al datore di lavoro le mansioni, ponendo a rischio la sua posizione in azienda o di subire la doppia imposizione previdenziale in relazione alle attività che gli vengono richieste nel suo rapporto di impiego.

Per contro anche il datore di lavoro che si vedesse opporre dal geometra l’impossibilità di svolgere una specifica attività di cui ha necessità (ad esempio in virtù di previsioni normative o regolamentari che richiedano determinati certificati rilasciati da specifiche piattaforme) in conseguenza delle sue potenziali ricadute previdenziali, verrebbe ad essere limitato nella sua potestà organizzativa dal momento che per assicurarsi quello di cui ha bisogno dovrebbe necessariamente affidare incarichi a geometri liberi professionisti, pur avendo nel proprio organico personale geometra in grado di svolgere le attività richieste dalla legge con conseguente duplicazioni di costi.

In ultimo non va sottaciuto che l’automatismo iscrizione all’albo - obbligo di iscrizione alla Cassa, ove interpretato restrittivamente come preteso dalla Cassa e quindi in assenza della salvezza che permetta la non iscrizione a quanti svolgano l’attività in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, finisce con il tradursi in un irragionevole trattamento deteriore riconosciuto ai titolari del diritto all’iscrizione (coloro i quali hanno visto certificate le rispettive abilità) che, per non incorrere nelle richieste della Cassa, si troveranno nella condizione di doversi cancellare dall’albo e non poter svolgere conseguentemente attività che sono in grado di svolgere (ie per le quali hanno le competenze) venendosi per questa via a trovarsi irragionevolmente discriminati nell’uso delle competenze che hanno acquisito attraverso il percorso professionale.

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >