×

T&P Magazine

La Corte Costituzionale interviene sul regime del licenziamento illegittimo nel jobs act: maggiore discrezionalità del giudice nella determinazione dell'indennità, fermi i limiti massimi e minimi

La Corte Costituzionale interviene sul regime del licenziamento illegittimo nel jobs act: maggiore discrezionalità del giudice nella determinazione dell'indennità, fermi i limiti massimi e minimi.

A cura di Enrico Vella

 

In un comunicato del 26 settembre 2018, la Corte Costituzionale ha anticipato quanto deciso con una sentenza del precedente 25 settembre 2018 – non ancora pubblicata – pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale del jobs act (disciplina delle cosiddette “tutele crescenti”) sollevata dal Tribunale del Lavoro di Roma.

Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede(va) che il computo dell’indennità per i casi di licenziamento ingiustificato (assenza di un motivo soggettivo o oggettivo, ovvero della giusta causa) debba avvenire sulla base della retribuzione globale di fatto ed essere quantificata sulla base della mera anzianità di servizio maturata dal lavoratore: 2 mensilità per ogni anno di anzianità, senza discrezionalità del Giudice nell’adattare l’indennizzo alle peculiarità del caso concreto.

Il comunicato ha evidenziato che "la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione".

Il comunicato precisa, quindi, che tutte le altre questioni di legittimità relative alla disciplina dei licenziamenti sono state dichiarate, invece, "inammissibili o infondate" e la sentenza "sarà depositata nelle prossime settimane".

Da notare che la questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale del Lavoro di Roma, non tanto per la tendenziale eliminazione della reintegrazione tra le tutele previste dal jobs act in ipotesi di licenziamento, ma proprio per le problematiche legate al meccanismo di quantificazione dell’indennizzo. 

In particolare, secondo il Tribunale remittente, il contrasto con la Costituzione non veniva ravvisato nell'eliminazione della reintegrazione – per altro, mantenuta nei casi più gravi - in favore dell’indennizzo economico, "quanto in ragione della disciplina concreta dell'indennità risarcitoria, destinata a sostituire il risarcimento in forma specifica, e della sua quantificazione".

Dalla lettura del comunicato non sembra che la Corte sia, invece, intervenuta sui limiti massimi e minimi, originariamente previsti dalla normativa e recentemente rivisti dalla Legge di conversione del decreto Dignità. Attualmente, i limiti minimo e massimo dell’indennizzo sono 6 e 36 mensilità e questa dovrebbe rappresentare, quindi, la “forbice” entro cui il Giudice dovrà individuare l’indennizzo in ipotesi di licenziamento illegittimo.

Venendo meno il meccanismo di computo legato all’anzianità, pare dunque ampliarsi la discrezionalità del giudice il quale, nei limiti massimi e minimi, potrà determinare l'indennità risarcitoria tenendo conto non solo e semplicemente della retribuzione percepita e dell'anzianità di servizio maturata, bensì anche di altre circostanze, dedotte eventualmente dalle parti, capaci di incidere in aumento o in diminuzione sull'importo da assegnare.

Le motivazioni, in corso di pubblicazione, saranno sicuramente illuminanti per comprendere il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale e il perimetro in cui la stessa è intervenuta.

In attesa, si apre sin da subito il tema degli effetti e della portata di tale sentenza sotto il profilo strettamente giuridico, considerato che una simile pronuncia si limita ad espungere una parte della norma senza naturalmente poter equipararsi ad un intervento normativo.

La pronuncia di illegittimità costituzionale comporta, infatti, non già l'abrogazione bensì la disapplicazione della stessa, con conseguenti ripercussioni sul “regime transitorio”.

La questione non è di poco conto e comporta la necessità di chiedersi quali siano gli effetti di tale caducazione sui licenziamenti già irrogati e sui contenziosi pendenti, e quale sia il perimetro di applicazione temporale.

Naturalmente il Legislatore, nel frattempo, potrà valutare di riformulare la norma, rendendola in linea col dettato costituzionale.

 

New Call-to-action

 

 

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >