La contestazione disciplinare è specifica anche se non contiene i nomi di tutte le colleghe molestate
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 6889 del 21 marzo 2018 la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in un tema ampiamente trattato, ovvero quello relativo al contenuto della contestazione disciplinare, che – per costante giurisprudenza - deve offrire al dipendente tutte le indicazioni necessarie per comprendere quali siano gli addebiti; la verifica sulla “specificità” della contestazione disciplinare spetta al Giudice di merito, che deve valutare se l’imprecisione degli elementi fattuali riportati nella contestazione determini un’insuperabile incertezza nell’individuare i comportamenti addebitati e, quindi, possa pregiudicare il diritto di difesa del dipendente. Nella fattispecie esaminata, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso formulato dal datore di lavoro, rilevando che la mancata indicazione di tutte le colleghe molestate non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per ritenere generica la contestazione disciplinare.