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La contestazione disciplinare non è mai generica se consente al lavoratore di difendersi in merito agli addebiti

La contestazione disciplinare non è mai generica se consente al lavoratore di difendersi in merito agli addebiti

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Corte di Cassazione sentenza 18 aprile 2018 n. 9590

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli, sostenendo che sarebbe stato illegittimo stante l’asserita genericità della contestazione disciplinare mossa nei suoi confronti.

In seguito al rigetto del ricorso nei due gradi di merito, detto dipendente ha adito il Supremo Collegio, il quale ha confermato la sentenza d’appello, evidenziando che il requisito della specificità della contestazione disciplinare è finalizzato unicamente a consentire al lavoratore di comprendere gli addebiti mossigli e, quindi, di difendersi in modo completo.

Per tale ragione, la genericità della contestazione non può mai essere invocata nei casi in cui il dipendente è stato messo nelle condizioni di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che il dipendente – anche se la lettera di contestazione faceva riferimento allo svolgimento, da parte del medesimo, di una non meglio precisata attività extra-lavorativa – aveva perfettamente compreso di quale attività si fosse trattato e, a riprova di ciò, si era difeso puntualmente nel merito.

  

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