di Claudio Ponari
La legge 5 novembre 2021 n. 162 che ha modificato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, tra le misure rivolte a favorire l’inclusività, assicurando una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro ed a contrastare il gender gap, ha istituito il sistema di certificazione della parità di genere. Tale certificazione potrà essere conseguita da tutte le aziende che dimostreranno l’effettività e l’efficacia delle proprie politiche in tema di parità di genere tra uomo e donna.
Come conseguenza pratica, il rilascio di tale certificazione comporterà vantaggi tanto per le aziende quanto per i lavoratori.
Le prime, infatti, potranno, ad esempio, avere accesso ad un miglior punteggio nelle graduatorie degli appalti e potranno beneficiare di un esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori (nel limite dell’1% e di 50.000 euro annui).
I lavoratori, invece, oltre a veder parificati i propri diritti, si troverebbero a lavorare in contesti sempre più inclusivi, contribuendo così alla creazione di un corretto clima sociale.
Il nuovo impianto normativo prevede l’obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti (e la facoltà per le aziende che occupano tra 15 e 50 dipendenti) di redigere e trasmettere, con le decorrenze che indicheremo, un report che descriva la situazione del personale maschile e femminile in azienda (ruoli, retribuzioni, strumenti e misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, presenza di politiche aziendali rivolte a garanzia di un ambiente inclusivo) anche in relazione allo stato delle assunzioni.
Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 ha definito le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende obbligate. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.
L’inoltro del rapporto deve avvenire per via telematica; a tale scopo dal 23 giugno 2022 è stato reso disponibile uno specifico applicativo sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La prima scadenza relativa al nuovo adempimento è fissata al prossimo 30 settembre. Entro questa data andrà inoltrato il rapporto relativo al biennio 2020-2021. A regime il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Conseguentemente, per il biennio 2022 - 2023, la scadenza è fissata al 30 aprile 2024.
Operativamente, l’applicativo informatico mantiene la riservatezza dei dati, che non devono indicare in nessun modo l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, così da non consentire di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.
Al termine della procedura di compilazione del rapporto, il servizio informatico del Ministero del Lavoro rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, va inviata dal datore di lavoro, egualmente con modalità telematica, alle RSA. Lo stesso applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà consultabile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto e alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.
Nel concreto il rapporto è articolato in due sezioni:
La prima contiene le informazioni generali sull’azienda e sui contratti nazionali, territoriali e aziendali applicati.
La seconda contiene informazioni generali sul numero complessivo degli occupati e, precisamente, :
- Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) ;
- Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;
- Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
- Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
- Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;
- Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
- Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di Inquadramento;
- Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
- Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale - Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).
E’ importante ricordare che la redazione e la trasmissione tempestiva del report è obbligatoria per le aziende che occupino più di 50 dipendenti e che in caso di mancata trasmissione l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio procederà ad invitare formalmente le aziende interessate alla regolarizzazione entro un termine.
Qualora detto invito restasse senza riscontro troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 520 del 1955 con importo massimo di 512,00 euro. Si ricorda che qualora l’inottemperanza si protraesse per oltre 12 mesi, verrebbe disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il compito di accertare la veridicità dei rapporti e, in caso gli stessi fossero mendaci o incompleti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).