×

T&P Magazine

La c.d. sentenza di patteggiamento e la causa di lavoro: quale rilevanza?

causa seguita da avv. Barbara Fumai e avv. Giacinto Favalli

(Tribunale di Trento, Giudice del Lavoro, sentenza n. 8/2022)

La questione è stata di recente affrontata dal Giudice del Lavoro di Trento, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal datore di lavoro, una società a totale partecipazione pubblica, nei confronti di un suo ex dipendente, con qualifica dirigenziale, che pretendeva il pagamento di una somma a titolo di TFR e di altre differenze retributive.

Secondo la prospettazione della Società, il titolo e la quantificazione della somma rivendicata dall’ex dipendente sarebbero stati, di per sé, corretti, ma non la debenza della somma, in ragione del credito vantato dalla Società nei confronti del Dirigente in conseguenza del danno da questi cagionato al datore di lavoro, in misura superiore alle pretese differenze retributive richieste dallo stesso in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Per questo stesso danno o, meglio, per la condotta che aveva determinato tale danno, il Dirigente era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., c.d. sentenza di patteggiamento, anche in ragione del risarcimento di una (piccola) parte del danno.

Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte, la sentenza c.d. di patteggiamento nel giudizio civile non potrebbe avere efficacia vincolante, né di giudicato, né inverte l’onere della prova, potendo, invece, costituire un indizio, ma solo se insieme ad altri indizi e solo in presenza dei tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c., cioè presunzioni gravi, precise e concordanti.

Nella fattispecie, il Giudice del lavoro ha ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento potesse assumere valore come fatto storico, in quanto, come si legge in motivazione ”(…) la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza che la conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l’autorità inquirente abbia chiesto in rinvio a giudizio dell’imputato, che il giudice dell’udienza preliminare abbia accolto tale richiesta, che l’una e l’altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova indicate nelle rispettive motivazioni” .

Per questa ragione, la sentenza di patteggiamento, a parere del Giudice trentino, ha natura di “elemento di prova“, importante, in quanto contiene “un accertamento ed una affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell’imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all’esito di una istruttoria (…)”.

In altri termini, al giudice civile non sarebbe precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, valutare in modo autonomo e nel contraddittorio tra le parti, “ogni elemento dotato di efficacia probatoria  e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p.”. Ciò, in ragione del fatto che – a giudizio del Tribunale – il giudizio civile non sarebbe regolato da un principio di tipicità della prova, potendo qui le parti contestare i fatti accertati in sede penale.

Nella fattispecie, il Giudice ha ritenuto che le prove offerte dalla Società, di cui la sentenza dà conto, e la sentenza di patteggiamento a carico del Dirigente fossero elementi sufficienti a far ritenere sussistente il danno subito dalla Società, come conseguenza delle condotte assunte dal Dirigente.

L’accertamento della responsabilità dell’ex dipendente e dell’entità del danno, dunque, ha consentito al Tribunale di accogliere la tesi della Società, cioè della sussistenza di un (contro) credito della stessa nei confronti dell’ex dipendente, tale da giustificare la compensazione tra quanto dovuto dalla società ad Dirigente a titolo di TFR e differenze retributive e quanto dovuto dal Dirigente alla Società a titolo di danno.

Anche la quantificazione del danno è passata dalle prove offerte dalla Società, costituite dalle conseguenze patrimoniali delle singole imputazioni in ambito penale, non contestate – a detta del Tribunale -  “in modo sufficiente specifico” dal ricorrente negli atti del giudizio civile.

La sentenza emessa dal Tribunale di Trento, dunque, si allinea alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, a partire dal marzo 2020, ha cominciato ad attribuire alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. una particolare valenza probatoria nell’ambito del corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, ritenendo che “(…) devono ritenersi dimostrati i fatti storici accertati con la sentenza penale di cui all’art. 444 c.p.p. e la loro identità ad acquisire rilevanza” e che, pertanto, laddove il giudice civile volesse discostarsi da essa avrebbe il dovere di spiegarne le ragioni.


New Call-to-action

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >