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T&P Magazine

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN IMPRESA E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE

È, ormai, fatto noto che l’intelligenza artificiale sia chiamata a gestire sempre maggiori aspetti della vita dell’Impresa. In tale ambito, i più evidenti profili di criticità si sperimentano quando l’intelligenza artificiale viene investita della “responsabilità” di decisioni rilevanti per la vita dell’Impresa e dei suoi lavoratori.

Di recente sono, infatti, venuti alla ribalta mediatica molti casi in cui gli algoritmi chiamati a decidere in autonomia le sorti degli investimenti, delle linee di prodotto e del personale di primarie Aziende, si sono sbagliati, cagionando ingenti danni a quest’ultime.

In particolare, per ciò che attiene all’ambito giuslavoristico, è stata ultimamente riportata la notizia secondo cui in una nota Multinazionale di commercio elettronico, il software, che tracciava e raccoglieva dati circa la produttività dei dipendenti, ha deciso autonomamente di licenziare 300 dipendenti che risultavano essere sotto gli standard “ideali” impostati nel computer. In sostanza l’algoritmo ha agito come Direttore del Personale ed ha licenziato i dipendenti meno performanti in termini di “produttività”.

Ma anche gli algoritmi, come visto, possono sbagliare, non con meno frequenza degli uomini. Infatti, non bisogna dimenticare che le intelligenze artificiali non sono uomini, ma vengono create e programmate da uomini, utilizzando altresì criteri umani.

Ne è dimostrazione il fatto che il “licenziamento artificiale” è potenzialmente suscettibile di impugnazione non meno del vecchio “licenziamento umano”, in quanto, ad esempio, l’algoritmo nel misurare la produttività del lavoratore potrebbe non aver preso in considerazione alcuni dati che, invece, fanno parte della vita lavorativa: infortuni, pause di lavoro, errori scusabili, richieste di chiarimenti sullo svolgimento del lavoro, permessi e altri fattori.

E anche qui – come in altri ambiti del diritto – si ripropone il problema: “Chi risponde quando la macchina sbaglia e produce danni ingiusti?”.

Quindi, dopo il licenziamento, se si accerta che il software ha sbagliato la misurazione, chi è che risponde per la decisione presa automaticamente dal computer, tenendo conto che magari quest’ultimo non è proprietà dell’azienda né vi si trova all’interno?

Sul punto noi riteniamo che nel diritto del lavoro le soluzioni già adottate in ambito di illecito civile non siano completamente esaustive.

Attualmente, infatti, i software vengono parificati ad un qualsiasi altro bene, inteso come cosa che può formare oggetto di diritti ex art. 810 cod. civ. Ciò ha rilevanti ricadute sul piano degli illeciti civili.

Qualora, infatti, un software venga venduto e cagioni dei danni a causa di un suo difetto “di fabbricazione” sarà responsabile sia il produttore per il danno da prodotto difettoso ex artt. 114-127 del Codice del Consumo, sia il venditore, anche privato, in garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1490 cod. civ. Ed ancora, qualora il software, ancorché funzionando correttamente, cagioni un altrui danno ingiusto sotto il profilo civilistico, incomberà in capo all’utilizzatore la c.d. responsabilità oggettiva per fatto della cosa ex art. 2051 cod. civ.

Tuttavia, come anticipato, nel caso di licenziamento illegittimo la situazione è differente. Infatti, a ben pensare, l’intelligenza artificiale non cagiona direttamente il danno all’ex dipendente, ma viene piuttosto erroneamente posta come fatto alla base del provvedimento espulsivo datoriale. Dunque, in detto caso la decisione del software è il fatto giuridico che, successivamente la Società pone a fondamento dell’atto giuridico (illecito). Ciò con la conseguenza che, in caso di “errore della macchina”, il rimedio sarà quello della “classica” illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto addebitato.

Sul punto la Cassazione osserva, infatti che, la nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. Sez. Lav., 17 maggio 2018, n.12102, in Giustizia Civile Massimario 2018; così anche Cass. Civ., n. 13383 del 2017; Cass. Civ., n. 29062 del 2017).

Ne consegue l’ipotetica inesistenza del diritto della Società a procedere al licenziamento, ma nessuna responsabilità oggettiva secondo i canoni di diritto comune.

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